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Sentenza

Sentenza n. 1356/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di Lavagno di assestamento generale del bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione consiliare deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 31 del Regolamento del Consiglio comunale, nonché eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza. Hanno sostenuto che il Sindaco non dovesse essere computato nel quorum costitutivo e che, essendo presenti soltanto sei consiglieri su dodici, la seduta non fosse validamente costituita. In secondo luogo, hanno dedotto la violazione dell'art. 31, comma 5, del regolamento comunale, secondo cui nelle sedute di prima convocazione devono intervenire almeno la metà più uno dei consiglieri. A loro avviso, il quorum avrebbe richiesto sette consiglieri se si fossero computati soltanto i consiglieri, ovvero otto componenti se fosse stato incluso il Sindaco, mentre risultavano presenti rispettivamente sei consiglieri o sette componenti. Il Comune ha eccepito l'irricevibilità per tardività, l'inammissibilità per difetto di interesse e l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che i ricorrenti avessero conosciuto prima della pubblicazione la deliberazione e avessero poi partecipato senza riserve a successive sedute consiliari nelle quali erano stati approvati atti contabili presupponenti la deliberazione impugnata. Nel merito, il Comune ha sostenuto che il Sindaco dovesse essere computato e che la formula "metà più uno" dovesse essere intesa come maggioranza assoluta dei componenti, pari a sette su tredici.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità: benché i consiglieri debbano impugnare le deliberazioni immediatamente eseguibili dal momento della loro effettiva conoscenza, il Comune non ha provato che i ricorrenti conoscessero anteriormente alla pubblicazione il contenuto lesivo e l'effettiva approvazione della deliberazione, né che tale conoscenza risultasse dal DUP o dalla comunicazione indirizzata ai soli capigruppo. Ha invece accolto l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo la deliberazione impugnata erano stati approvati ulteriori atti contabili, tra cui la nota di aggiornamento del DUP 2026-2028 e il bilancio di previsione 2026-2028, fondati sul precedente assestamento. Tali atti non erano stati tempestivamente impugnati o contestati. Il nesso di consequenzialità e continuità tra gli atti del ciclo finanziario aveva consolidato e superato gli effetti della deliberazione originaria, sicché l'annullamento di quest'ultima non avrebbe procurato ai ricorrenti alcuna utilità. Il Collegio ha escluso anche un automatico effetto caducatorio sugli atti successivi, perché questi risultavano adottati sulla base di ulteriori autonome valutazioni istruttorie, incidevano su terzi non evocati e un simile effetto sarebbe stato incompatibile con le esigenze di certezza, continuità e veridicità del bilancio. Pur definendo il giudizio in rito, il TAR ha precisato che, secondo l'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 31, comma 5, del regolamento comunale in relazione all'art. 38, comma 2, TUEL, il quorum costitutivo della prima convocazione è la metà più uno dei consiglieri, con esclusione del Sindaco dal computo. La qualificazione regolamentare del quorum come riferito ai "consiglieri", e non ai componenti o membri del Consiglio, nonché la previsione in seconda convocazione di un quorum pari a un terzo dei consiglieri, confermano tale conclusione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 2, d.lgs. n. 267/2000

    il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco

    La norma rimette al regolamento comunale la determinazione del quorum costitutivo, fissando comunque una soglia minima inderogabile e imponendo di non computare il Sindaco nel calcolo dei consiglieri assegnati.

  • art. 31, comma 5, Regolamento del Consiglio comunale di Lavagno

    nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non intervengono almeno la metà più uno dei Consiglieri

    La formula riferita ai consiglieri, letta insieme all'art. 38, comma 2, TUEL e alla disciplina della seconda convocazione, esclude il Sindaco dal quorum costitutivo della prima convocazione.

  • art. 175, comma 8, d.lgs. n. 267/2000

    La deliberazione di assestamento generale costituisce un atto del ciclo finanziario dell'ente locale, collegato agli atti contabili successivi.

  • art. 193 d.lgs. n. 267/2000

    La salvaguardia degli equilibri di bilancio assolve a una funzione di verifica, adeguamento e riequilibrio della gestione finanziaria, con effetti sulle successive fasi della programmazione contabile.

  • art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000

    L'immediata eseguibilità della deliberazione non esonera dall'esigenza di provare l'effettiva conoscenza anticipata del contenuto lesivo ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo agli atti del ciclo finanziario degli enti locali, la mancata tempestiva impugnazione degli atti contabili successivi, fondati su quello originariamente contestato e adottati nel quadro della continuità e consequenzialità delle scritture di bilancio, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro l'atto precedente, quando quest'ultimo sia stato superato e i suoi effetti si siano consolidati.
  • L'annullamento di un atto contabile presupposto non produce automaticamente la caducazione degli atti contabili successivi, quando questi siano il risultato di autonome valutazioni istruttorie, incidano su soggetti terzi non presenti nel giudizio e tale effetto comprometta le esigenze di certezza, continuità e veridicità del bilancio.
  • Ai fini della decorrenza del termine per impugnare una deliberazione consiliare immediatamente eseguibile, la conoscenza anticipata deve riguardare non solo l'esistenza di atti preparatori o collegati, ma anche il contenuto lesivo e l'effettiva approvazione della deliberazione impugnata; tale conoscenza deve essere provata dall'amministrazione.
  • Quando il regolamento comunale determina il quorum costitutivo riferendosi espressamente ai "consiglieri" e non ai componenti dell'organo, la formula "metà più uno dei consiglieri" deve essere interpretata, in coordinamento con l'art. 38, comma 2, TUEL, nel senso che il Sindaco è escluso dal computo del quorum strutturale.

Come è indicizzato

MaterieControlli e finanza localeOrgani degli enti localiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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