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Sentenza

Sentenza n. 1358/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202400330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avvisi pubblici per la concessione di spazi nel mercato ortofrutticolo comunale, nella parte in cui non includevano il locale 1-A, nonché gli atti presupposti e gli eventuali atti di proroga o assegnazione dello spazio a un diverso soggetto

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, già concessionaria di tre locali nel mercato ortofrutticolo, aveva chiesto dal 2021 l'assegnazione del locale 1-A, adiacente agli spazi occupati. Il Comune aveva comunicato, con nota del 24 giugno 2022, che il locale non era disponibile perché assegnato alla cooperativa gestrice del mercato. Nel gennaio 2024 il Comune pubblicava due avvisi per l'assegnazione di altri spazi, senza includere il locale 1-A. La ricorrente impugnava gli avvisi deducendo: violazione del regolamento comunale del mercato, dell'art. 10 della l. n. 125/1959, dell'art. 41, comma 1, Cost., nonché dei principi di concorrenza, parità di trattamento, buona fede, legittimo affidamento, buon andamento ed economicità, per la mancata messa a gara del locale; in via subordinata, illegittimità dell'eventuale proroga o rinnovo della concessione alla cooperativa, ritenendo che essa non potesse attribuire diritti specifici sul locale 1-A; illegittimità della clausola dell'avviso che subordinava l'ammissione all'assenza di contenzioso in corso con il Comune, per violazione del diritto di difesa, dell'uguaglianza, della parità di trattamento, della proporzionalità e del favor partecipationis. Il Comune eccepiva la tardività, per mancata impugnazione della nota del 24 giugno 2022, e il difetto di interesse, poiché gli avvisi riguardavano spazi diversi dal locale richiesto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto tardiva la contestazione della mancata disponibilità del locale 1-A, poiché la nota comunale del 24 giugno 2022 aveva contenuto provvedimentale inequivoco e aveva definitivamente rigettato l'istanza di assegnazione, cristallizzando la posizione dell'amministrazione. La ricorrente conosceva la nota e l'aveva contestata in via amministrativa il 21 settembre 2022, ma non l'aveva impugnata entro il termine decadenziale di sessanta giorni. L'impugnazione degli avvisi del gennaio 2024 non poteva rimediare alla tardività, perché quegli atti riguardavano esclusivamente altri locali e non contenevano alcuna statuizione sul locale 1-A; il loro eventuale annullamento non avrebbe imposto al Comune di bandire una procedura per lo spazio richiesto. Il TAR ha inoltre ravvisato il difetto di interesse, in quanto gli atti impugnati non incidevano sull'interesse pretensivo della ricorrente. La via corretta sarebbe stata la costituzione in mora dell'amministrazione, seguita dall'impugnazione dell'eventuale diniego espresso o del silenzio-inadempimento. Le questioni ulteriori, inclusa la legittimità della clausola sul contenzioso, sono state assorbite; il TAR ha comunque rilevato che la ricorrente aveva presentato l'offerta prima di proporre il ricorso, sicché al momento della domanda di partecipazione non sussisteva un contenzioso in corso. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro per compensi, oltre accessori di legge, in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 10 l. n. 125/1959

    La norma è stata invocata dalla ricorrente, ma il TAR non ne ha esaminato il merito, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.

  • art. 41, comma 1, Cost.

    Il principio di libertà di iniziativa economica è stato invocato dalla ricorrente, ma la relativa censura è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.

  • Regolamento per il Mercato all'Ingrosso dei Prodotti Ortofrutticoli del Comune di Vicenza

    Il regolamento è stato invocato quale parametro di legittimità della mancata inclusione del locale 1-A negli avvisi, senza esame nel merito da parte del TAR.

Massime di principio

  • La comunicazione amministrativa che esprima in modo inequivoco e definitivo il diniego di un'istanza, rendendo nota la non disponibilità del bene richiesto, costituisce un provvedimento immediatamente lesivo e deve essere impugnata nel termine decadenziale decorrente dalla sua conoscenza.
  • Non è idonea a eludere la tardività l'impugnazione successiva di un atto relativo a beni o spazi diversi, quando tale atto non contiene alcuna decisione sul bene originariamente richiesto e il suo annullamento non potrebbe produrre l'utilità sostanziale perseguita dal ricorrente.
  • Quando il privato intende ottenere l'adozione di un provvedimento favorevole non ancora emanato, deve previamente sollecitare l'amministrazione mediante costituzione in mora; in caso di diniego espresso o di silenzio-inadempimento, potrà utilizzare i rimedi processuali appropriati.
  • Sussiste difetto di interesse quando l'atto impugnato non incide sulla posizione pretensiva dedotta e il suo eventuale annullamento non è idoneo a procurare al ricorrente il bene della vita perseguito.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazione

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