Sentenza n. 3200/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. V, che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto alla maggiorazione dell’indennità operativa di base riferita all’indennità supplementare di istruttore di volo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti chiedevano l’accertamento del diritto alla maggiorazione dell’indennità operativa di base prevista dall’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 394/1995, in relazione all’indennità supplementare di istruttore di volo loro riconosciuta dopo la nomina a istruttori di specialità. Con il primo motivo deducevano l’erroneità della sentenza di primo grado, sostenendo che il TAR avesse erroneamente escluso la formazione del giudicato sulla precedente sentenza favorevole del TAR Lazio n. 2791/2006, poiché la successiva sentenza del Consiglio di Stato che l’aveva riformata era stata a sua volta revocata per vizio di notifica dell’appello. Con il secondo motivo riproponevano le censure di violazione e omessa applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 394/1995, degli artt. 2909, 1372 e 1374 c.c., nonché di illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e violazione del divieto di reformatio in pejus, sostenendo il diritto al trascinamento della maggiorazione sull’indennità spettante dopo la nomina a istruttore di specialità. In appello gli appellanti producevano inoltre documentazione nuova, dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha preliminarmente dichiarato inammissibile la documentazione prodotta per la prima volta in appello. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: anche ammettendo l’errore del TAR sull’esistenza del giudicato, tale errore non incideva sull’esito della controversia, perché il precedente giudicato riguardava una diversa pretesa patrimoniale, relativa alla maggiorazione per indennità operative già percepite, mentre il giudizio attuale riguardava la maggiorazione collegata all’indennità supplementare di istruttore di volo, riconosciuta solo successivamente alla nomina. Inoltre, per uno degli appellanti non esisteva alcun giudicato favorevole, essendo il precedente ricorso stato dichiarato perento. Gli atti di transazione prodotti tardivamente riguardavano comunque le maggiorazioni oggetto del precedente contenzioso e non una indennità supplementare non ancora sorta. Il giudicato sul dedotto e deducibile non può estendersi a crediti lavorativi futuri, fondati su presupposti verificatisi dopo la formazione del giudicato e quindi non dedotti né deducibili. Il secondo motivo è stato respinto in base all’orientamento consolidato secondo cui l’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 394/1995 attribuisce la maggiorazione soltanto ai militari che, dopo essere stati impiegati in attività compensate con speciali indennità operative superiori a quella di base, cessino da tali incarichi subendo una decurtazione reddituale. La disposizione ha funzione perequativa e non può essere utilizzata come incremento ulteriore per chi continui a prestare servizio alle medesime condizioni e percepisca già l’indennità operativa maggiorata. Ne consegue l’infondatezza della pretesa di trascinamento della maggiorazione sull’indennità attribuita con la nomina a istruttore di specialità. La sentenza del 2014, che aveva accolto la revocazione per vizio di notifica e dichiarato inammissibile l’appello, non aveva rimesso in discussione il contenuto sostanziale dell’orientamento espresso nella precedente decisione. Gli appellanti sono stati condannati in solido alle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.P.R. 31 luglio 1995, n. 394
La maggiorazione dell’indennità di impiego operativo spetta ai militari in precedenza impiegati in attività di servizio compensate con speciali indennità operative di importo superiore a quella di base e cessati successivamente da tali peculiari incarichi, con conseguente decurtazione di reddito.
La norma ha funzione perequativa: mira ad attenuare la diminuzione reddituale subita dal personale che cessa da incarichi speciali e non attribuisce un ulteriore incremento a chi continui a svolgere il medesimo servizio percependo già l’indennità maggiorata.
art. 11 d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395
È richiamato quale disposizione concorrente nel fondamento della pretesa alla maggiorazione dell’indennità operativa di base.
Vieta, salvo le eccezioni previste, la produzione in appello di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti; la documentazione prodotta per la prima volta dagli appellanti è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato dagli appellanti in relazione all’estensione del giudicato; il giudice ha escluso che il giudicato relativo a una diversa pretesa patrimoniale possa coprire crediti futuri fondati su presupposti sorti successivamente.
Applicato per la condanna degli appellanti alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.
Massime di principio
- Il giudicato copre il dedotto e il deducibile soltanto con riferimento alle questioni e alle pretese riconducibili al medesimo petitum e alla medesima causa petendi; non si estende a crediti patrimoniali diversi, fondati su presupposti sorti dopo la sua formazione.
- Un credito lavorativo futuro, subordinato al verificarsi successivo di un presupposto fattuale o giuridico, non è deducibile nel precedente giudizio e non può essere ricompreso nell’ambito oggettivo del relativo giudicato.
- La maggiorazione dell’indennità operativa prevista dall’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 394/1995 ha natura perequativa e spetta al personale che cessa da incarichi speciali remunerati con indennità superiori a quella di base, subendo una conseguente diminuzione reddituale.
- La maggiorazione perequativa non può essere riconosciuta come incremento retributivo aggiuntivo al personale che continui a svolgere il servizio speciale e percepisca già l’indennità operativa maggiorata.
- La revocazione fondata su un vizio processuale, quale l’invalidità della notificazione dell’appello, non comporta di per sé una valutazione sostanziale favorevole sulla pretesa azionata né estende gli effetti di una precedente pronuncia a pretese diverse.
- Nel giudizio amministrativo d’appello, la documentazione prodotta per la prima volta è inammissibile quando non ricorrono le condizioni derogatorie previste dall’art. 104, comma 2, c.p.a.
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