Cassazione Civile, Ordinanza n. 05236/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pensionato)
La controversia
Un ex dipendente di una comunità montana aveva chiesto dapprima davanti alla Corte dei conti l'accertamento del proprio diritto alla pensione di vecchiaia, con decorrenza indicata, la liquidazione dell'indennità di buonuscita e il risarcimento del danno da ritardo nell'adozione del provvedimento pensionistico. L'INPS aveva poi liquidato la pensione, la Corte dei conti aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla pensione, il difetto di giurisdizione sul trattamento di fine servizio in favore del giudice ordinario e il difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria in favore del giudice amministrativo. Il pensionato aveva quindi riassunto davanti al TAR la sola domanda di risarcimento del danno da ritardo, qualificandola come danno provocato dalla mancata tempestiva liquidazione della pensione. Il TAR, ritenendo non corretta la declinatoria della Corte dei conti, ha sollevato d'ufficio conflitto di giurisdizione. Il ricorso-regolamento verteva quindi sulla ripartizione di giurisdizione sulla domanda di risarcimento collegata al ritardato riconoscimento e pagamento della pensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda risarcitoria da ritardo nel riconoscimento e pagamento della pensione. Ha affermato che, in materia pensionistica, la giurisdizione esclusiva del giudice contabile comprende tutte le controversie concernenti sussistenza del diritto, misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, anche quando la domanda sia formulata come pretesa risarcitoria per inadempimento o inesatto adempimento dell'obbligazione pensionistica, nonché le domande consequenziali di interessi, rivalutazione e risarcimento del danno. Il giudizio dovrà essere riassunto davanti alla Corte dei conti, che provvederà anche sulle spese.
Norme richiamate
richiamato solo come base del conflitto di giurisdizione sollevato dal TAR
art. 59, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69
richiamato solo come base del conflitto di giurisdizione sollevato dal TAR
art. 17, comma 2, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174
norma processuale che consente la riproposizione della domanda dopo la declinatoria di giurisdizione
fonte della domanda di risarcimento del danno da ritardo nel procedimento amministrativo
artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214
fondano la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti sulle controversie in materia pensionistica dei pubblici dipendenti, incluse quelle sulla decorrenza, sulla misura e sulle pretese consequenziali connesse all'inadempimento
richiamato solo indirettamente nel richiamo al principio del petitum sostanziale e della causa petendi; non è oggetto di applicazione specifica nel provvedimento
evocato in via implicita nella domanda di risarcimento, ma la Corte qualifica la tutela come attratta alla materia pensionistica
Massime di principio
- Per individuare la giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale, desumendo la natura della controversia dalla concreta utilità richiesta e dalla causa petendi, cioè dai fatti allegati e dal rapporto giuridico dedotto.
- In materia di pensioni dei pubblici dipendenti, la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti copre non solo l'accertamento del diritto, della misura e della decorrenza della pensione, ma anche le domande che presuppongono o conseguono all'inadempimento o all'inesatto adempimento dell'obbligazione pensionistica.
- La domanda di risarcimento del danno da ritardo nella liquidazione della pensione, quando il danno sia collegato al ritardato riconoscimento o pagamento del trattamento pensionistico, resta attratta alla giurisdizione contabile perché la materia pensionistica costituisce il criterio di collegamento decisivo.
- La medesima giurisdizione esclusiva comprende anche pretese accessorie come interessi legali, rivalutazione monetaria e risarcimento dei danni conseguenti al tardivo pagamento dei ratei pensionistici.
- Se il rapporto pensionistico è l'elemento identificativo del petitum sostanziale, tutte le controversie ad esso connesse, anche se formalmente formulate come azioni risarcitorie, appartengono alla Corte dei conti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05105/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_civile · 27 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05108/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_civile · 27 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05109/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_civile · 27 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05111/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_civile · 27 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05112/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_civile · 27 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05113/2025 del 27/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →