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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34700/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di compensi professionali per attività di assistenza e consulenza stragiudiziale e per attività svolta in una procedura esecutiva. Il giudice delegato aveva ammesso solo una parte minima del credito e aveva escluso il consistente importo richiesto per la consulenza stragiudiziale finalizzata alla transazione di posizioni debitorie con una banca, relative a più immobili. Il tribunale, decidendo sull’opposizione allo stato passivo, ha ritenuto che i professionisti non avessero adeguatamente allegato e provato i fatti costitutivi della pretesa, limitandosi a produrre documenti disordinati e non specificamente correlati alle singole attività dedotte. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la documentazione prodotta dimostrasse l’esecuzione degli incarichi e che il tribunale avesse erroneamente ignorato tale prova; 2) violazione del D.M. 55/2014 e dell’art. 112 c.p.c., perché il giudice non avrebbe pronunciato sulla domanda di compenso per l’attività transattiva; 3) violazione degli artt. 93 e 99 l.f. e dell’art. 2697 c.c., per mancato riconoscimento del credito documentato per l’attività stragiudiziale svolta per anni; 4) violazione degli artt. 93 e 99 l.f. e del D.M. 55/2014, con riguardo al compenso per la procedura esecutiva e al mancato rimborso forfettario delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi del decreto impugnato: il tribunale aveva fondato il rigetto soprattutto sulla carenza di specifiche allegazioni dei fatti costitutivi della domanda, carenza non sanabile con la sola produzione documentale. La Corte ha inoltre ricordato che la doglianza ex art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai poteri officiosi, non quando si contesti la valutazione comparativa delle prove. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità e difetto di specificità, perché la questione del compenso per l’attività di transazione non risultava trattata nel merito e i ricorrenti non avevano indicato dove l’avessero dedotta prima. Il terzo motivo è stato assorbito dalla sorte del primo. Il quarto motivo è stato in parte assorbito e in parte inammissibile per genericità, quanto alla censura sul rimborso forfettario. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    "In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli"

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri consentiti; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio offerto dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La diversa valutazione della forza persuasiva delle prove rientra nel potere del giudice di merito e non integra, di per sé, violazione dell’art. 115 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia è inammissibile se la questione non risulta essere stata già introdotta e trattata nel giudizio di merito.

  • artt. 93 e 99 l.f.

    Richiamati in relazione all’insinuazione e all’opposizione allo stato passivo; la Corte non entra nel merito per l’inammissibilità delle censure.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato quanto al riparto dell’onere della prova del credito insinuato al passivo; nel caso concreto la questione resta assorbita/inammissibile.

  • D.M. 55/2014

    Richiamato per la liquidazione dei compensi professionali; le censure sul quantum sono state dichiarate inammissibili o assorbite.

  • art. 98 legge fall.

    L’opposizione allo stato passivo deve contenere allegazioni specifiche dei fatti costitutivi del credito, non essendo sufficiente una documentazione non adeguatamente correlata alle circostanze dedotte.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore deve allegare in modo specifico i fatti costitutivi del credito; la sola produzione di documenti non può integrare una domanda carente di specificità.
  • La documentazione prodotta in giudizio è utile solo se è già chiaro, nell’atto introduttivo, quali circostanze essa debba provare e a quali singole prestazioni si riferisca.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non è invece censurabile la mera valutazione del materiale probatorio.
  • Le questioni non trattate nel giudizio di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione: la parte deve indicare specificamente dove e come le avrebbe già dedotte.
  • Quando una censura resta assorbita da una precedente ragione di inammissibilità, le doglianze ulteriori sul medesimo capo non possono essere esaminate nel merito.
  • Una doglianza formulata in modo tautologico o generico è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoMandato
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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