Sentenza del 24/05/2024 n. 14596 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva accertato per il 2007, mediante redditometro ex art. 38, comma 4, del D.P.R. 600/1973, un reddito imponibile IRPEF di 30.337,60 euro, irrogando sanzioni per omessa dichiarazione. A.A. aveva contestato l’accertamento sostenendo che le somme ricevute dall’ABWE, indicate come rimborsi spese e liberalità indirette, erano state dichiarate e tassate negli Stati Uniti e non erano imponibili anche in Italia. Dopo che la CTP di Torino aveva accolto il ricorso e la CTR del Piemonte aveva confermato la decisione, l’Agenzia ha proposto cinque motivi in Cassazione: motivazione apparente e violazione delle regole processuali; errata applicazione delle norme interne e della Convenzione Italia-USA, anche quanto a residenza e prova della tassazione all’estero; mancata verifica che le somme fossero sufficienti a giustificare il reddito presunto; omessa pronuncia sulla deduzione che i redditi esenti non coprissero l’intero reddito accertato; ed errata valutazione della prova necessaria a superare la presunzione del redditometro.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo, assorbendo gli altri tre. Ha dichiarato nulla la sentenza della CTR per motivazione meramente assertiva e anapodittica: il giudice regionale non aveva individuato quale previsione della Convenzione Italia-USA si applicasse, né chiarito se e quanto le somme fossero state dichiarate e tassate negli Stati Uniti, né spiegato se fossero sufficienti a superare la presunzione redditometrica. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, perché riesamini la controversia con motivazione congrua. Al giudice del rinvio è stata rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di Cassazione. Non è stata decisa definitivamente la debenza dell’imposta né l’esito sostanziale dell’accertamento.
Norme richiamate
Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. 546/1992
La riscontrata nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'art. 36, comma 2, n. 4) del D.Lgs. n. 546 del 1992 - norma speciale del processo tributario che nel giudizio civile ordinario trova il suo corrispondente nell'art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. - assorbe l'esame delle ulteriori censure mosse dalla parte ricorrente.
La sentenza tributaria è nulla se non espone in modo effettivo e comprensibile le ragioni della decisione. Nel caso concreto, la motivazione della CTR non consentiva di ricostruire il percorso logico seguito né di controllarne la correttezza.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell'inosservanza del c.d. "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi - che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. - di "mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa od incomprensibile".
Il vizio di nullità sussiste soltanto quando la motivazione scende sotto il minimo costituzionale: è assente, solo apparente, inconciliabile o incomprensibile. La mera insufficienza o contraddittorietà non basta; l’anomalia deve risultare dal testo della decisione.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Le surriportate espressioni risultano meramente assertive e anapodittiche, sì da determinare la nullità della sentenza per grave anomalia motivazionale, vizio tuttora denunciabile in sede di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.
La motivazione apparente o incomprensibile può essere denunciata in Cassazione come nullità della sentenza ai sensi di questa disposizione.
Art. 38, comma 4, del D.P.R. 600/1973
Senza tuttavia minimamente indicare come sarebbe stata in concreto fornita dal contribuente la prova atta a superare la presunzione legale relativa di capacità contributiva introdotta dalla disciplina del redditometro.
Il redditometro introduce una presunzione relativa di capacità contributiva. Il giudice deve verificare concretamente se le prove offerte dal contribuente siano idonee a superarla; non è sufficiente affermare genericamente che vi è coerenza tra somme percepite e reddito accertato.
Art. 15 della Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni del 17 aprile 1984, ratificata con legge 763/1985
A fronte di una disciplina contemplante varie ipotesi diversamente regolate - adottata in conformità al modello OCSE di convenzione fra gli Stati in materia di doppia imposizione - la Commissione regionale avrebbe, in primo luogo, dovuto individuare quella ritenuta applicabile al caso esaminato; ma a tanto essa non ha provveduto, astenendosi dal compiere gli accertamenti di merito necessari per una corretta sussunzione della fattispecie concreta nella pertinente previsione normativa.
Per stabilire dove siano imponibili i compensi da lavoro, occorre individuare la specifica ipotesi convenzionale applicabile, considerando i fatti rilevanti, tra cui residenza, luogo di svolgimento dell’attività, durata del soggiorno e soggetto che paga o sostiene il compenso. Non basta invocare in generale il divieto di doppia imposizione.
Art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
Va, conseguentemente, disposta, a norma dell'art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione dell'impugnata pronuncia con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia, fornendo congrua motivazione.
Quando la pronuncia è cassata e occorre un nuovo esame di merito, la Corte può rinviare la causa al giudice indicato, che deve decidere nuovamente attenendosi alle indicazioni della Cassazione.
Art. 385, comma 2, seconda parte, c.p.c.
Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 385, comma 2, seconda parte, c.p.c.
Nel rinvio, il giudice decide anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Massime di principio
- In una controversia sul redditometro, la disponibilità di redditi esenti o già tassati all’estero non determina automaticamente l’annullamento dell’accertamento: occorre verificare, con elementi concreti, se tali somme giustifichino le spese o gli indici di capacità contributiva contestati.
- Quando si invoca una convenzione contro le doppie imposizioni, il giudice deve individuare la clausola specificamente applicabile e accertarne i presupposti fattuali; la sola prova di una tassazione estera, senza chiarire residenza, luogo di svolgimento dell’attività e regime convenzionale pertinente, non risolve la questione.
- Una sentenza è nulla per motivazione apparente quando enuncia conclusioni senza illustrare i passaggi decisivi e le prove che le sostengono, impedendo alle parti e al giudice di legittimità di comprendere e controllare il ragionamento.
- La Cassazione che cassa per vizio di motivazione non decide necessariamente chi abbia ragione nel merito: la controversia può restare aperta e tornare al giudice di rinvio, cui spetta effettuare gli accertamenti mancanti e pronunciarsi nuovamente anche sulle spese.
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