Cassazione Penale, Sentenza n. 4887/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del 10/03/2023 che ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati (ricettazione del 24/09/2012 e due reati di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti commessi tra 2011 e 2012) ma ha rigettato la richiesta di sospensione condizionale della pena. Lamenta vizio di motivazione: una volta riconosciuta la continuazione, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto valutare i presupposti di legge per concedere il beneficio ex art. 671 cod. proc. pen., comma 3, e non negarlo in modo apodittico basandosi solo sulla reiterazione dei reati e su una prognosi negativa di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che l'art. 671, comma 3, consente al giudice dell'esecuzione di concedere benefici derivanti dal riconoscimento della continuazione ma solo dopo una valutazione motivata dei presupposti di legge. Ha censurato l'illogicità della motivazione del giudice di merito che ha negato la sospensione condizionale limitandosi a richiamare la reiterazione dei reati, senza valutare i requisiti normativi. Perciò ha annullato l'ordinanza e ha rinviato per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione affinché valuti in modo motivato la possibilità di concedere il beneficio richiesto.
Norme richiamate
Il comma 3 riconosce al giudice dell'esecuzione il potere di concedere benefici consequenziali al riconoscimento del concorso formale o della continuazione; tale potere non è automatico e richiede specifica valutazione motivata dei presupposti di legge.
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Indica il reato di ricettazione oggetto di una delle condanne comprese nel vincolo della continuazione; utilizzato per individuare i reati tra i quali è stato riconosciuto il vincolo.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riferimento alla norma che disciplina i reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, parte della materia dei reati valutati nella decisione.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 18172 del 04/11/2002)
Richiamato il principio secondo cui il potere del giudice dell'esecuzione di concedere benefici in caso di continuazione è strettamente connesso al riconoscimento della continuazione stessa e deve essere esercitato secondo i limiti e le condizioni previste dalla norma.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione equipara, ai fini del trattamento sanzionatorio, più condanne a una situazione unitaria e quindi apre la possibilità di valutare benefici connessi alla continuazione; non implica automaticamente il diniego dei benefici.
- Il giudice dell'esecuzione, una volta dichiarata la continuazione, deve compiere una valutazione motivata e specifica sui presupposti di legge per concedere o negare benefici quali la sospensione condizionale della pena; un rifiuto meramente apodittico è censurabile.
- La mera reiterazione di reati o una generica prognosi di recidiva possono essere elementi che influiscono sulla valutazione, ma non possono sostituire una motivazione puntuale che colleghi tali elementi ai presupposti normativi per il diniego del beneficio.
- Se la motivazione del giudice dell'esecuzione è viziata per illogicità o insufficienza, la Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza e disporre il rinvio per un nuovo esame motivato.
- In casi di condanne separate per reati riconducibili a un unico reato continuato, il giudice deve considerare la concezione unitaria del reato continuato ai fini dell'accesso ai benefici previsti dalla legge.
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