Cassazione Civile, Ordinanza n. 29043/2021 del 20/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Un titolare di impresa individuale impugnava un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione maggiore IRPEF per l'anno d'imposta 2007, ritenendo non attendibili le minusvalenze contabilizzate sotto la voce "altri compensi negativi" in relazione alla cessione/dismissione di apparecchi da divertimento e videogiochi. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello il contribuente aveva insistito, depositando ulteriore documentazione, ma la CTR del Lazio aveva confermato la decisione rilevando l'antieconomicità dell'operazione, la brevissima utilizzazione dei beni, la loro vendita a prezzi irrisori e il collegamento temporale con la costituzione di una società collegata, esercente la medesima attività. In cassazione il contribuente ha dedotto un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 2 del D.M. 19 settembre 2006, sostenendo che l'accertamento si fosse fondato su un solo documento (il registro dei beni ammortizzabili), senza considerare altra documentazione contabile, e che la fattura di cessione dei beni alla società Electra Games s.a.s. smentisse la presunta operazione di conferimento; ha inoltre ribadito che i beni erano soggetti a rapida obsolescenza tecnologica e normativa, ma conservavano comunque un valore di mercato, sia pure ridotto, fino alla scadenza della concessione.
La decisione
La Corte ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità del controricorso. Ha quindi dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, perché la censura, pur formalmente impostata come violazione dell'art. 2729 c.c., mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale indiziario e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la violazione dell'art. 2729 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia applicato la presunzione in assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, mentre non è consentito sollecitare un diverso apprezzamento delle prove. Nel caso concreto la CTR aveva correttamente valorizzato la breve durata di utilizzo dei beni, la loro cessione a prezzo irrisorio, il profilo di antieconomicità dell'operazione e il collegamento con altra società del medesimo ambiente imprenditoriale; pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione o falsa applicazione della norma è censurabile in cassazione solo se il giudice di merito abbia ritenuto sufficiente una presunzione priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta prospettare una lettura alternativa degli indizi o dei fatti.
art. 2 del Decreto interdirettoriale 19 settembre 2006 del Ministero dell'Economia e Finanze
Richiamato dal ricorrente come base normativa delle deduzioni sulla durata di utilizzabilità e sul deprezzamento degli apparecchi; la sentenza non sviluppa un'interpretazione autonoma della disposizione.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Citatato in relazione alla memoria depositata e alla verifica preliminare dell'eccezione di inammissibilità del controricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. è ricondotta a questo vizio solo quando la doglianza investa la corretta sussunzione della fattispecie concreta nel paradigma legale della presunzione.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
La richiesta di una nuova valutazione del fatto e della motivazione è ammissibile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2729 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice di merito abbia fondato la presunzione su elementi che, per loro natura, non siano gravi, precisi e concordanti; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia tratto una conclusione diversa da quella auspicata dalla parte.
- La censura che si limita a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa lettura degli indizi non integra violazione di legge, ma mira a ottenere un nuovo apprezzamento del merito, precluso in sede di legittimità salvo i limiti del vizio motivazionale.
- Nel giudizio presuntivo il giudice deve prima selezionare gli indizi singolarmente rilevanti per gravità e precisione e poi valutarli complessivamente per verificare la concordanza del quadro probatorio nel suo insieme.
- L'antieconomicità di un'operazione, specie se accompagnata da una sequenza temporale sospetta e da elementi di collegamento con soggetti riconducibili al medesimo imprenditore, può costituire elemento indiziario idoneo a sostenere una ripresa fiscale se apprezzata dal giudice di merito in modo logicamente coerente.
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