Cassazione Penale, Sentenza n. 43638/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter Ord. pen.; il ricorrente, condannato all'ergastolo per omicidio, violazione della legge sulle armi, sequestro di persona a scopo di estorsione e associazione mafiosa, ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 30-ter e vizio di motivazione. Ha sottolineato la regolare condotta in detenzione e la partecipazione al programma trattamentale, contestando che la professione di innocenza (il rifiuto di ammettere il fatto) possa essere usata per escludere la valutazione positiva della revisione critica del passato, richiamando giurisprudenza secondo cui la dichiarazione di innocenza è diritto anche dopo condanna definitiva. L'equipe di trattamento non ha espresso parere favorevole motivando l'assenza di elementi di rivisitazione critica del passato criminoso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, ai fini dell'art. 30-ter Ord. pen., la valutazione della 'cessazione della pericolosità sociale' deve essere svolta con criteri coincidenti a quelli dell'art. 133 c.p., dando rilievo alla condotta e alla presenza di elementi indicativi di una revisione critica del passato deviante. Nonostante la condotta regolare e l'adesione al trattamento, la Corte ha condiviso i giudici di merito che hanno riscontrato l'assenza di sicuri elementi di introspezione e riflessione sul trascorso criminale, ritenuti imprescindibili soprattutto per reati di elevata gravità e per pene detentive di estrema entità (ergastolo). Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 30-ter Ordinamento penitenziario
L'articolo richiede, per l'accesso a misure premiali come il permesso premio, la regolare condotta e la cessazione della pericolosità sociale; la Corte interpreta il requisito della cessazione della pericolosità alla stregua dei criteri dell'art. 133 c.p., valorizzando negativamente la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del passato criminoso
Serve come parametro interpretativo per valutare la pericolosità sociale e i criteri per la commisurazione/valutazione del rischio; la Corte ritiene che la valutazione ai fini di art. 30-ter debba seguire criteri coincidenti con quelli dell'art. 133 c.p., con attenzione alla condotta e agli elementi di revisione critica
art. 616 codice di procedura penale
Norma che consente la condanna alle spese processuali; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale articolo
Massime di principio
- La professione di innocenza non è di per sé automaticamente preclusiva dell'accesso a misure premiali, ma limita il valore probatorio rispetto alla prova di una effettiva revisione critica del passato: bisogna fornire altri elementi concreti che attestino l'elaborazione del passato criminoso
- Per reati di gravità eccezionale e per pene come l'ergastolo il livello di prova della cessazione della pericolosità sociale richiesto è più rigoroso; la mancanza di segni di introspezione o di controspinta critica può legittimamente determinare il diniego
- Le relazioni dell'equipe trattamentale e le osservazioni scientifiche sulla personalità del detenuto hanno grande rilevanza: per aumentare le chance di successo occorre produrre valutazioni positive e documentate di tali professionalità
- La regolare condotta durante la detenzione è necessaria ma non sempre sufficiente: deve essere accompagnata da elementi che dimostrino cambiamento interno e capacità di mettere in discussione scelte antisociali
- In caso di diniego è utile promuovere percorsi trattamentali mirati a produrre evidenze di introspezione (terapia, collaborazioni valutate, relazioni psicologiche) e chiedere aggiornamenti periodici alle commissioni/giudici con nuova documentazione
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