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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11317/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un medico aveva agito in giudizio contro diverse amministrazioni statali chiedendo il risarcimento dei danni per la mancata attuazione nell'ordinamento interno delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, relative alla adeguata remunerazione dei medici iscritti alle scuole di specializzazione. La domanda riguardava due corsi di specializzazione, in endocrinologia e pediatria, iniziati in anni anteriori all'anno accademico 1991/1992. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione, e la Corte d'appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che il termine decennale di prescrizione non dovesse decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, ma dal 7 marzo 2007, quando il D.P.C.M. avrebbe finalmente recepito e attuato il trattamento economico; 2) nullità/motivazione insufficiente e contraddittoria, lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato il primato e l'applicazione delle direttive UE e richiamando pronunce della Corte di giustizia, tra cui Emmot e una sentenza del 3 marzo 2022, per sostenere che la prescrizione decorre solo quando il diritto è pienamente conoscibile ed esercitabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la questione della decorrenza della prescrizione del credito risarcitorio da mancata trasposizione delle direttive sui medici specializzandi era già risolta da un orientamento consolidato e costante della Corte. È stato ribadito che, per i soggetti che non rientravano tra i beneficiari dell'art. 11 L. n. 370 del 1999, la prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge, poiché da quel momento lo Stato aveva reso definitivo l'inadempimento residuo. La Corte ha escluso che potessero incidere sulla decorrenza né la diversa tesi sul recepimento pieno solo nel 2007, né il richiamo a pronunce della Corte di giustizia, né le ordinanze interlocutorie interne citate dal ricorrente, ritenute sommariamente valutative e non vincolanti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va ancorata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto, però, la Corte ha ribadito che tale momento coincide con l'entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, che ha reso definitivo l'inadempimento residuo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La doglianza di violazione di legge è stata ritenuta non idonea a superare un orientamento di legittimità consolidato sulla decorrenza della prescrizione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura di motivazione contraddittoria/non sufficiente è stata ritenuta formulata in termini non più compatibili con il catalogo dei vizi denunciabili in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Il richiamo è stato considerato non specificamente pertinente e comunque non idoneo a incidere sulla decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    Il richiamo è stato considerato non specificamente pertinente e comunque non idoneo a incidere sulla decisione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le questioni prospettate erano già risolte da principi consolidati della Corte di cassazione.

  • L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    La legge ha riconosciuto una borsa di studio solo a favore di chi era già beneficiario di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento residuo per gli altri aventi diritto e facendo decorrere da tale data la prescrizione della pretesa risarcitoria.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    È stato indicato come intervento di tardiva e incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi, ma non come momento di decorrenza della prescrizione per la domanda risarcitoria qui in esame.

  • d.lgs. n. 368 del 1999, art. 39

    È stato richiamato per ribadire che il nuovo trattamento economico si applica ai medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, senza incidere sui rapporti anteriori.

  • d.P.C.M. 7 marzo 2007

    Non è stato ritenuto il momento di recepimento idoneo a far decorrere la prescrizione, poiché la Corte ha confermato che il termine decorre dal 27 ottobre 1999.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    È stato applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    È richiamata come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive UE sui medici specializzandi, la prescrizione decennale del diritto decorre dal momento in cui lo Stato, con un atto normativo chiarificatore e satisfattivo, rende definitivo il residuo inadempimento verso gli aventi diritto non ricompresi nel beneficio previsto dalla legge di sanatoria.
  • Quando esiste un orientamento di legittimità consolidato e reiterato sulla questione di diritto proposta, il ricorso per cassazione che riproponga argomenti già esaminati e disattesi è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., salvo che vengano introdotti effettivi elementi nuovi e decisivi.
  • La decorrenza della prescrizione non dipende, di per sé, dalla necessità di un previo giudizio o dalla risoluzione di questioni di giurisdizione, poiché l'inerzia del creditore può essere interrotta anche con atti stragiudiziali e la conoscibilità della lesione può essere cristallizzata anche in presenza di incertezze iniziali sul rimedio esperibile.
  • Il richiamo a decisioni della Corte di giustizia o a pronunce di merito difformi non è sufficiente, da solo, a superare un indirizzo nomofilattico della Corte di cassazione già formato e motivatamente consolidato.
  • Nel sistema dei medici specializzandi, il mutato trattamento economico previsto per i corsi a regime successivi non implica che la remunerazione precedente fosse giuridicamente inesistente o insufficiente ai fini della decorrenza della prescrizione della pretesa risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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