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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23867/2025 del 26/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano: 1) la condanna di Maria Rosa alla restituzione del 50% dei frutti relativi ad alcuni immobili (in particolare l'appartamento di via Tassara n.19) per il periodo 1991-1997; 2) la dichiarazione di simulazione della donazione della nuda proprieta' (via Tassara n.7 int.5) per mancanza di causa; 3) la nullita' o inefficacia della clausola testamentaria che avrebbe tacitato la legittima di Benedetto e, in conseguenza, la riduzione del testamento e il riconoscimento della qualita' di erede testamentario di Benedetto. La controricorrente, oltre a resistere, chiedeva il riconoscimento di una indennita' di occupazione per l'immobile occupato dal figlio e la rifusione di spese condominiali.

La decisione

Il ricorso principale (dei figli/eredi) e' stato rigettato; la Corte di cassazione ha confermato che i giudici di merito avevano correttamente ritenuto non provata la proprieta' di Benedetto sull'immobile via Tassara n.19 e non sussistenti gli elementi probatori per dichiarare la simulazione della donazione. E' stato invece accolto il ricorso incidentale della controricorrente nella parte relativa agli interessi: la Corte ha cassato la sentenza limitatamente a questo punto e, decidendo nel merito ex art. 384 co.2 c.p.c., ha riconosciuto gli interessi legali su Euro 35.000,00 dalla data di proposizione della domanda (27-10-2011). Le spese di giudizio di legittimità sono poste a carico dei ricorrenti; mantenute le statuizioni di merito riguardanti l'indennita' di occupazione precedentemente quantificata in Euro 35.000,00.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (co.1 nn.3,4,5)

    Regole sui motivi di ricorso per cassazione: il gravame puo' fondarsi su violazione di legge, nullita' per carenza di motivazione o mancata pronuncia; qui i motivi sono stati valutati secondo i limiti del sindacato di legittimita' (controllo su motivazione, violazione di norme processuali e di regole probatorie)

  • art. 112 c.p.c.

    Obbligo del giudice di decidere su tutte le domande; la Corte ha ritenuto sussistente la violazione per omessa pronuncia sugli interessi e ha provveduto a decidere nel merito

  • art. 2697 c.c.

    Regola sulla distribuzione dell'onere della prova: la Corte ha ritenuto che chi allega simulazione o proprieta' deve fornire prove adeguate, e ha confermato la valutazione del merito sulla insufficienza probatoria

  • art. 1809 c.c.

    Obbligo del comodatario di restituire la cosa al termine o su richiesta della comodante; la Corte ha ritenuto legittima la richiesta di restituzione avanzata da Esterina Costa

  • art. 1810 c.c.

    Diritto del comodante al risarcimento in caso di mancata restituzione; utilizzato per fondare l'indennita' di occupazione riconosciuta

  • art. 564 c.c. (co.2)

    Regola sull'imputazione delle donazioni nella riduzione: la Corte ha richiamato che il legittimario che agisce in riduzione deve imputare le donazioni alla propria porzione, e che i ricorrenti non avevano adeguatamente allegato tale imputazione

  • art. 1282 e art. 1284 c.c.

    Norme sugli interessi legali: la Corte ha riconosciuto gli interessi legali sulla somma riconosciuta a favore della controricorrente dalla data di proposizione della domanda

  • art. 348-ter c.p.c. (co.5)

    Regime delle prove nel processo di appello e relative preclusioni: la Corte ha osservato che certe deduzioni probatorie non potevano essere rimesse in cassazione o erano precluse per ragioni temporali

  • art. 384 c.p.c. (co.2)

    Potere della Corte di cassazione di decidere nel merito quando la ricostruzione dei fatti lo consente: usato per pronunciare sugli interessi senza rinvio

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n.115

    Regolamenta l'obbligo di versamento del contributo unificato; la Corte ha rilevato eventuale ulteriore contributo dovuto dai ricorrenti in relazione all'esito

Massime di principio

  • Nelle controversie successorie la parte che invoca un titolo di proprieta' deve fornire prove chiare: i giudici di merito valutano i documenti e le risultanze e le loro conclusioni di fatto sono difficilmente sindacabili in cassazione salvo vizi motivazionali o violazioni di diritto
  • La produzione di un documento in corso di causa che spieghi la titolarita' non muta inammissibilmente la domanda quando si agisce su un "diritto autodeterminato" (es. proprieta'): la fonte del diritto serve alla prova, non per ridefinire la domanda
  • Per dichiarare la simulazione di un atto (donazione) e' necessaria una prova pregnante e non solo indiziaria occasionale; il giudice di merito deve esporre le ragioni per cui ritiene il quadro probatorio insufficiente
  • In caso di occupazione senza rilascio di un immobile dato in comodato, la richiesta inequivoca di restituzione fa sorgere il diritto dell'attrice all'indennita' dall'ultima richiesta, liquidabile anche con il parametro del canone locativo di mercato quando il danno non e' quantificabile con precisione
  • Il giudice e' obbligato a decidere espressamente su tutte le domande formulate (interessi compresi); l'omessa pronuncia costituisce vizio e puo' essere sanata o portare alla cassazione con decisione nel merito
  • Il sindacato di legittimita' in cassazione e' circoscritto: non puo' sostituirsi al riesame del merito delle prove, ma puo' censurare carenza, apparente motivazione o manifesta contraddittorieta' nella decisione
  • Chi impugna per vizi processuali o di motivazione deve indicare punti specifici e dimostrabili nel testo della sentenza; rilanci difformi dalle modalita' previste agli artt. 360 e correlati sono spesso inammissibili

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