Cassazione Civile, Sentenza n. 23858/2025 del 26/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura sulla giurisdizione del giudice ordinario e violazione degli artt. 113 c.p.c. e 133 c.p.a., con la tesi che la controversia avrebbe natura non meramente patrimoniale e investirebbe la legittimità di scelte tecnico-amministrative regolatorie (AEEGSI/ARERA/EGAS) in materia di determinazione del costo del servizio idrico integrato e dei conguagli per partite pregresse; 2) violazione e falsa applicazione di norme nazionali e comunitarie (tra cui d.lgs. n.152/2006 artt. 142/3 e 154, art.9 direttiva 2000/60/CE, disposizioni relative ad AEEGSI/ARERA e delibere regionali/di ambito nonché la delibera AEEGSI 643/2013/R/idr) con la contestazione della interpretazione data dal giudice di merito sul regime dei conguagli e sulla spettanza del pieno recupero dei costi (full cost recovery) e sulla possibilità che il nuovo metodo tariffario includa costi pregressi; 3) censura per non aver accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente e ritenuta fondata dal Giudice di pace di Nuoro.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha rigettato il primo motivo (confermando la competenza del giudice ordinario per le controversie relative all'importo preteso dal gestore in base alla tariffa e alla natura patrimoniale della domanda), ha accolto il secondo motivo ritenendo che: la delibera AEEGSI 643/2013/R/idr non può giustificare una retroattività che crei nuovi diritti di pretesa oltre quanto consentito dal precedente "metodo tariffario normalizzato" (d.m. 1 agosto 1996); l'art. 31 della delibera 643/2013 va interpretato come disposizione che fissa modalità e termine per la quantificazione/approvazione, entro il 30 giugno 2014, di eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento delle funzioni all'Autorità, ma non come fonte che autonomamente legittimi conguagli difformi dai criteri del metodo normalizzato. Ne consegue che i conguagli sono ammissibili solo nella misura e secondo i criteri che il metodo normalizzato consentiva (e l'Ente d'Ambito deve quantificarli coerentemente a tale metodo); altresì la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la decorrenza della prescrizione del diritto al conguaglio inizia con l'approvazione dell'Ente d'Ambito (conseguenza della sentenza Sez. U. 11 ottobre 2022, n. 29593). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investe questione assorbita dal Tribunale. In accoglimento del secondo motivo la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Nuoro ad altro magistrato, con indicazioni sul principio di diritto cui il giudice del rinvio dovrà attenersi.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006
art. 142, comma 3; art. 154
La Corte ricorda che l'art. 154 definisce la tariffa come corrispettivo del servizio idrico integrato e richiama il principio del recupero dei costi, ma sottolinea che il d.lgs. prevedeva transitoriamente l'applicazione del metodo normalizzato (d.m. 1/8/1996) fino alla definizione delle nuove componenti e dunque non autorizza una regolazione retroattiva che incremente i conguagli rispetto a quanto consentito dal metodo precedente.
Direttiva 2000/60/CE
Il principio comunitario del "recupero dei costi" è rilevante ma non autosufficiente: la Corte osserva che la direttiva lascia agli Stati membri gli strumenti per attuare il principio e non legittima da sola una retroattività regolatoria in Italia.
Delibera AEEGSI (ARERA) 643/2013/R/idr
L'art. 31 autorizza la quantificazione e approvazione, entro il 30/6/2014, degli eventuali conguagli riferiti a periodi precedenti al trasferimento delle funzioni all'Autorità; secondo la Corte però tale norma non crea ex novo la spettanza di conguagli difformi dai criteri del metodo tariffario normalizzato in vigore nel periodo interessato.
d.m. 1 agosto 1996
Costituiva il "metodo tariffario normalizzato" in vigore transitoriamente; prevedeva meccanismi di price cap e strumenti di revisione/rettifica che consentivano il recupero di costi secondo specifiche dinamiche tariffarie: i conguagli devono essere valutati in relazione ai criteri e alle dinamiche previste da questo metodo.
Legge n. 36 del 1994 (legge Galli)
Storicamente aveva previsto la copertura integrale dei costi nella tariffa; la Corte ricostruisce l'evoluzione normativa per spiegare il quadro regolatorio antecedente e le ragioni della persistenza di regole transitorie.
Art. 2935 c.c.
Applicato al termine di decorrenza della prescrizione: la Corte segue l'orientamento secondo cui il diritto al conguaglio non è esigibile (né in prescrizione) prima della determinazione/approvazione delle voci di costo da parte dell'Ente competente; la prescrizione decorre dall'approvazione.
Art. 1339 c.c.
Rilevato in tema di rinvio contrattuale alla disciplina amministrativa: la Corte afferma che il rinvio contrattuale alla regolazione tariffaria non impedisce il sindacato giudiziale sull'illegittimità di atti amministrativi recepiti nel contratto.
Delibera Ente d'Ambito Sardegna n. 18 del 26 giugno 2014
Atto di attuazione che quantificò e riconobbe i conguagli per partite pregresse; per la Corte è significativo che tale quantificazione sia stata effettuata in applicazione del metodo normalizzato precedente, e pertanto la validità dei conguagli va verificata rispetto a quel metodo.
Massime di principio
- Le controversie tra utente e gestore relative alla pretesa di somme in bolletta per conguagli hanno natura patrimoniale e sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Una delibera regolatoria (o altro provvedimento amministrativo) non può imporre retroattivamente oneri economici ulteriori rispetto a quanto consentito dal regime tariffario allora vigente: la retroattività degli atti amministrativi che incidono negativamente sulla sfera economica dei destinatari è vietata.
- L'art. 31 della delibera 643/2013 va interpretato come norma che fissa modalità e termine per la quantificazione/approvazione di conguagli pregressi da parte degli Enti d'Ambito, ma non come fonte che autonomamente legittima conguagli difformi dai criteri del precedente metodo tariffario.
- Il diritto del gestore al conguaglio per partite pregresse si considera costituito (liquido e quindi esigibile) solo dopo la determinazione/approvazione delle voci di costo da parte dell'Ente competente; la prescrizione decorre da tale momento.
- In caso di contestazione il giudice di merito deve verificare che gli importi richiesti a titolo di conguaglio siano conformi ai criteri e alle dinamiche del metodo tariffario effettivamente vigente nel periodo di riferimento (nel caso storico, il d.m. 1/8/1996), e disapplicare le determinazioni che non vi siano conformi.
- Il richiamo contrattuale alle tariffe o ai regolamenti amministrativi non esclude il controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti amministrativi recepiti nel contratto né la disapplicazione di atti illegittimi.
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