Cassazione Civile, Sentenza n. 23868/2025 del 26/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il giudizio riguarda la richiesta di restituzione di Euro 100.000,00 prelevati con emissione di assegno circolare nel ottobre 2009 da un conto cointestato ai coniugi Salvalai/Pantano e incassati da Rosa Maria Pantano, alla quale era stata conferita delega bancaria. L'attore (Vincenzo Salvalai, erede) denunciava che il prelievo era illegittimo e privo di causa (atto indebito o abuso della delega) e chiedeva la restituzione. Il Tribunale rigettò la domanda; la Corte d'appello accolse l'appello e ritenne che, pur essendo formale l'autorizzazione a operare, la delegata non aveva fornito giustificazione valida del prelievo né prova della donazione asserita, valutando l'importo elevato e l'assenza della forma pubblica richiesta per una donazione; accertò abuso della delega e responsabilità ex art. 2043 c.c., condannando la ricorrente alla restituzione di Euro 50.000,00 a favore dell'attore ed Euro 50.000,00 alla massa ereditaria. In cassazione la ricorrente ha dedotto vizi di diritto e di motivazione e una presunta mutatio libelli. La Corte di Cassazione ha verificato gli atti e ha ritenuto che la domanda di restituzione fosse stata proposta fin dall'origine (senza mutazione del petitum), che la Corte d'appello non avesse errato nel ritenere insussistente la prova della donazione e nel ritenere l'operazione indebitamente effettuata con abuso della delega; ha inoltre precisato che per donazioni di rilevante entità è necessaria la forma dell'atto pubblico e che non ricorrono i presupposti per ritenere la donazione di modico valore o una donazione indiretta applicabile senza forma pubblica. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Rosa Maria Pantano, confermando la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva accolto l'appello di Vincenzo Salvalai e aveva disposto la restituzione complessiva di Euro 100.000,00 ripartita in Euro 50.000,00 a favore dell'attore e Euro 50.000,00 nella massa ereditaria, con interessi legali dal 19-10-2009. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio in Cassazione e a versare, se dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co.1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2043 cod. civ.
Usato dalla Corte d'appello per affermare la responsabilità della delegata per l'appropriazione ingiustificata; la Cassazione ha confermato l'accertamento di responsabilità per l'operazione priva di valida giustificazione, pur precisando che il bene riconosciuto è la restituzione dell'indebito.
art. 2033 cod. civ.
Richiamato dall'attore in prima fase come possibile titolo per la restituzione; la Corte di legittimità ha ritenuto che l'alternativa delle basi giuridiche (indebito/altre norme) non abbia modificato il petitum originario e che la domanda di restituzione sia sempre rimasta la stessa.
art. 2041 cod. civ.
Citato in sede di memoria come riferimento per la domanda di restituzione; la Corte ha valutato la sostanza della domanda (restituzione dell'indebito) indipendentemente dalla specifica qualificazione normativa svolta dalle parti.
art. 1218 cod. civ.
Men- zionato nelle deduzioni difensive come possibile base di responsabilità; la Corte ha comunque fondato la decisione sull'assenza di causa e sulla restituzione dell'indebito, non richiedendo che la qualificazione fosse univoca.
art. 112 cod. proc. civ.
La ricorrente denunciava violazione per presunta mutatio libelli; la Cassazione ha esaminato gli atti e ha ritenuto che non ci fosse mutazione del petitum perché la richiesta di restituzione era stata costantemente proposta fin dall'origine.
artt. 115, 116, 360, 366, 378 cod. proc. civ.
Richiamati in relazione ai vizi di motivazione e ai limiti dell'esame in cassazione; la Corte ha valutato la documentazione e gli atti processuali direttamente e ha ritenuto infondati i motivi di ricorso relativi a omesso esame e motivazione carente.
art. 345 e art. 183 cod. proc. civ.
Riferimenti processuali utilizzati per ricostruire le domande e i relativi fondamenti già formulati nelle memorie; la Corte ha ritenuto che le deduzioni in sede di memorie non abbiano introdotto un nuovo petitum rilevante ai fini della cassazione.
art. 782 e art. 783 cod. civ.
Norme sulla forma della donazione e sull'eccezione della donazione di modico valore: la Corte ha richiamato l'obbligo della forma pubblica per donazioni di rilevante entità e ha escluso l'applicabilità dell'eccezione per modico valore in presenza dell'elevato ammontare.
art. 809 e art. 769 cod. civ.
Richiamati in tema di donazione indiretta: la Corte ha escluso che l'operazione bancaria e la delega costituiscano una donazione indiretta esente dalla forma pubblica, affermando l'assenza di strumentalità necessaria tra delega e trasferimento patrimoniale a favore del delegato.
art. 13 co.1-quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Norma amministrativa sulla contribuzione unificata: la Corte ha disposto la verifica dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- La facoltà di operare sul conto conferita con delega non autorizza automaticamente l'appropriazione di somme senza prova della causa: in assenza di giustificazione valida il prelievo può configurare indebito e dar luogo a restituzione.
- Per le donazioni di rilievo economico è richiesta la forma dell'atto pubblico; l'eccezione della donazione di modico valore richiede valutazione oggettiva (valore) e soggettiva (condizioni economiche del donante).
- Non tutte le operazioni compiute dal delegato possono essere qualificate come 'donazione indiretta': è necessario un rapporto di strumentalità tra negozio di delega e trasferimento patrimoniale o un accordo esterno comprovato.
- Se la domanda sostanziale (ad es. restituzione di una somma indebitamente prelevata) è stata proposta sin dall'atto di citazione, la riformulazione in appello della base giuridica (risarcimento, indebito, responsabilità contrattuale o extracontrattuale) non comporta di per sé mutatio libelli, purché il petitum resti identico.
- In sede di impugnazione la Corte di merito deve valutare la prova della causa del prelievo: l'assenza di prova documentale della liberalità è decisiva quando l'importo è elevato.
- Le questioni processuali sollevate in cassazione (vizi di motivazione, omesso esame, mutatio libelli) richiedono che il vizio sia dimostrabile con riferimento agli atti; la Corte di Cassazione può prendere diretta cognizione degli atti per verificare la fondatezza delle censure.
- Chi agisce per la restituzione di indebito dovrebbe formulare chiaramente la domanda sin dal primo grado e produrre (ove possibile) documentazione probatoria della causa o dell'autorizzazione scritta per operazioni di significativo importo.
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