Cassazione Civile, Sentenza n. 23869/2025 del 26/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la rescissione per lesione della divisione (o annullamento) del rogito notarile del 9-11-1991 e la riforma delle quote ereditarie, sostenendo che il conguaglio e le rendite non erano stati correttamente imputati e che la divisione aveva riguardato beni derivanti da più successioni. Ha poi censurato la consulenza tecnica d\'ufficio (ctu) per nullità e ha lamentato omesso esame di atti pubblici e scritture private rilevanti circa l\'imputazione del conguaglio e l\'ambito dell\'asse ereditaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato l\'appello inammissibile perché l\'impugnazione volta alla sentenza non definitiva del 2000 era stata proposta tardivamente: essendo stata appellata la sentenza di appello che aveva dichiarato l\'estinzione, l\'appello doveva comprendere anche la sentenza non definitiva ai sensi dell\'art. 340 c.p.c.; non operava la disciplina dell\'art. 129 disp. att. che rende definitiva la non definitiva solo nel caso di estinzione non impugnata in primo grado. Perciò la sentenza impugnata della Corte d\'appello è stata cassata senza rinvio; resta ferma la sentenza di primo grado passata in giudicato. La ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità; la Corte ha confermato la ripartizione delle spese di merito (compensate tra le parti) e la divisione delle spese di c.t.u. per metà tra le parti.
Norme richiamate
art. 129 disp. att. cod. proc. civ.
«Se il processo si estingue in primo grado, la sentenza di merito contro la quale fu fatta la riserva acquista efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui diventa irrevocabile l\'ordinanza, o passa in giudicato la sentenza, che pronuncia l\'estinzione del processo. Da questa data decorrono i termini stabiliti dall\'articolo 325 del Codice per impugnare la sentenza già notificata, e, se questa non è stata notificata, decorre il termine di decadenza stabilito dall\'art. 327 del Codice stesso»
La Corte chiarisce che questa disposizione opera quando l\'estinzione in primo grado diventa irrevocabile e non sia stata impugnata: allora la sentenza non definitiva assume efficacia di definitiva. Non si applica se invece la sentenza di estinzione è appellata, perché in tal caso vale l\'obbligo di proporre l\'appello anche contro la sentenza non definitiva ai sensi dell\'art. 340 c.p.c.
art. 340 cod. proc. civ.
«Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l\'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza che non definisca il giudizio»
Se in primo grado è stata formulata riserva di appello su una sentenza non definitiva, l\'appello deve essere proposto congiuntamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio; in caso di impugnazione della sentenza dichiarativa di estinzione in secondo grado, l\'appello deve comprendere anche la sentenza non definitiva, altrimenti è inammissibile.
art. 360 co.1 cod. proc. civ.
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione (vizi di diritto). La ricorrente aveva fondato il ricorso su più vizi ai sensi degli n. 3, 4 e 5; la Corte ha esaminato preliminarmente l\'ammissibilità processuale e ha deciso l\'inammissibilità dell\'appello, rendendo non esaminabili nel merito i motivi dedotti.
art. 92 disp. att. c.p.c.
Richiamata dalla ricorrente per censurare la c.t.u.; la Corte ha ritenuto che le eccezioni di nullità della c.t.u. debbano essere valutate nel rispetto dei termini e delle regole processuali, ma non ha proceduto al merito delle censure perché ha dichiarato l\'appello inammissibile per vizio procedurale di impugnazione.
art. 325 e art. 327 cod. proc. civ.
Riferiti in connessione con l\'art. 129 disp. att.: disciplinano i termini per impugnare le sentenze già notificate e i termini di decadenza per le impugnazioni non notificate; la decorrenza di tali termini dipende dall\'irreversibilità dell\'estinzione nei casi previsti.
art. 115, 116, 132 co. II n. 4 c.p.c.
Norme processuali richiamate dalla ricorrente in relazione all\'apporto probatorio e all\'onere di motivazione; la Corte ha ritenuto questi profili non decisivi una volta accertata l\'inammissibilità dell\'impugnazione.
Massime di principio
- Se in primo grado è stata formulata riserva su una sentenza non definitiva, e la sentenza che ha dichiarato l\'estinzione viene appellata, l\'appello in secondo grado deve comprendere anche la sentenza non definitiva ai sensi dell\'art. 340 c.p.c.; altrimenti l\'impugnazione è inammissibile.
- L\'art. 129 disp. att. trasforma in definitiva la sentenza non definitiva solo quando l\'estinzione del processo in primo grado diventa irrevocabile e non sia stata impugnata; non può essere usata per sanare un\'impugnazione tardiva se la sentenza di estinzione è stata invece oggetto di gravame.
- Le censure sulla nullità della consulenza tecnica d\'ufficio o sull\'omesso esame di documenti sono rilevanti solo se l\'impugnazione è ammissibile; le questioni di merito non saranno esaminate se sussistono vizi procedurali di ammissibilità.
- In caso di inammissibilità dell\'appello, la Cassazione può cassare la pronuncia impugnata senza rinvio lasciando ferma la decisione di primo grado passata in giudicato; ciò comporta la condanna alle spese del grado di legittimità secondo il principio di soccombenza.
- Per evitare l\'inammissibilità è essenziale coordinare i rimedi: quando il giudizio prevede riserve d\'appello, valutare tempestivamente quali pronunce devono essere impugnate unitariamente e rispettare i termini speciali indicati dagli artt. 325, 327 e dalle disposizioni transitorie.
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