Cassazione Penale, Sentenza n. 51576/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che convalidava e disponeva il sequestro preventivo di un camion di proprietà del ricorrente (targato CB036AC), operato in relazione al reato previsto dall'art. 256, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006 (trasporto illecito di rifiuti). Il sequestro veniva disposto sia a fini impeditivi ex art. 321, comma 1, c.p.p., sia a fini di confisca ex art. 321, comma 2, c.p.p. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) contraddittorieta e illogicita della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza; (2) violazione di legge per mancata motivazione sul periculum in mora ai fini del sequestro finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2, c.p.p., in riferimento a art. 240 c.p. e art. 192 c.p.p., e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite Ellade); (3) nullita per omessa valutazione da parte del tribunale del riesame delle memorie difensive depositate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo (vizio di motivazione per contraddittorieta/illogicita) è inammissibile perché il ricorso in materia di misure cautelari reali è ammesso in Cassazione solo per violazione di legge; la mera illogicita o contraddittorieta non rientra tra i motivi consentiti. Il terzo motivo (omessa valutazione delle difese) è stato ritenuto generico e inammissibile: il ricorrente non ha dimostrato che le memorie contenessero questioni nuove, autonome e potenzialmente decisive. Il secondo motivo, attinente al sequestro finalizzato alla confisca e alla mancata motivazione sul periculum in mora, è stato anch'esso dichiarato inammissibile per genericita: benché la giurisprudenza delle Sezioni Unite richieda una motivazione sul pericolo di dispersione del bene quando la confisca dipende dalla sentenza, nel caso concreto il sequestro era stato disposto anche a fini impeditivi, e il ricorrente non ha censurato specificamente il requisito del periculum in mora relativo alla ratio impeditiva; inoltre il ricorso ha criticato soltanto una delle rationes decidendi autonome, il che ne determina l'inammissibilita. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Norma che incrimina il trasporto illecito di rifiuti; da essa deriva la possibilita' della confisca del veicolo impiegato nel reato
Codice di procedura penale, art. 321
Disciplina il sequestro preventivo: comma 1 per finalita' impeditiva (periculum in mora connesso all'impedire la continuazione o reiterazione del reato), comma 2 per finalita' di confisca (richiede motivazione anche sul periculum in mora quando la confisca e' condizionata alla sentenza)
Riguarda la confisca per effetto della sentenza: la confisca puo' essere disposta all'esito del giudizio, con conseguente necessita' motivazionale se il sequestro anticipa tale effetto
Codice di procedura penale, art. 192
Norma sulle modalita' di motivazione degli atti giudiziari (rilevante nel richiamo alla necessita' di adeguata motivazione del provvedimento di sequestro)
Codice di procedura penale, art. 325
Stabilisce i limiti di ammissibilita' del ricorso per Cassazione in materia di misure cautelari reali: il ricorso e' ammesso per violazione di legge, interpretata anche con riguardo all'inesistenza o mera apparenza della motivazione, ma non per vizi di illogicita o contraddittorieta
Sezioni Unite Corte di Cassazione, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Giurisprudenza che richiede che il provvedimento di sequestro ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p. contenga anche una concisa motivazione sul periculum in mora, rapportata all'esigenza anticipatoria della confisca, salvo che il bene sia riconducibile automaticamente tra quelli confiscabili ex lege
Massime di principio
- In materia di misure cautelari reali il ricorso per Cassazione e' ammesso principalmente per violazione di legge; censure basate su mera illogicita' o contraddittorieta' della motivazione sono, di regola, inammissibili.
- L'omessa valutazione di memorie difensive da parte del giudice del riesame e' deducibile in Cassazione solo se le memorie hanno introdotto deduzioni nuove, autonome e potenzialmente decisive; altrimenti il motivo e' generico e inammissibile.
- Quando il provvedimento cautelare poggia su piu' ragioni autonome e autosufficienti (es. sequestro impeditivo e sequestro finalizzato alla confisca), censurare soltanto una di esse puo' rendere il ricorso inammissibile per difetto di specificita'.
- Per il sequestro finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2, c.p.p.) le Sezioni Unite richiedono una motivazione sul periculum in mora quando la confisca dipende dalla sentenza; il giudice deve spiegare per quale esigenza anticipatoria la misura e' necessaria, salvo che il bene sia di per se' confiscabile ex lege.
- Prassi difensiva consigliata: nelle impugnazioni di sequestri preventivi indicare e contestare espressamente tutte le rationes alla base del provvedimento, dimostrare con atti quali memorie contengano temi nuovi e decisivi, e formulare specifiche censure di illegitta' formale o violazione di legge per garantire l'ammissibilita' in Cassazione.
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