Cassazione Penale, Ordinanza n. 20754/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, confermando la decisione di primo grado, lo aveva condannato a otto mesi di reclusione per la violazione dell'obbligo di soggiorno previsto dalla normativa sulle misure di prevenzione. Con il ricorso ha dedotto vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale si fosse limitata a richiamare la non modesta gravità del fatto e i precedenti penali, senza valutare le specifiche doglianze difensive già svolte in appello: la violazione sarebbe stata commessa per mera negligenza, senza grave allarme sociale, con atteggiamento collaborativo al controllo, in presenza di un bagaglio culturale carente e di una modesta condizione personale e familiare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e aspecifico. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva già esaminato in modo ampio e puntuale tutte le ragioni prospettate in appello per ottenere le attenuanti generiche, respingendole con motivazione adeguata; il ricorso si limitava invece a riproporre le stesse censure senza confrontarsi realmente con la ratio decidendi. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Disposizione incriminatrice per la violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione; nel caso concreto costituisce il titolo del reato per cui è stata pronunciata condanna.
gli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione
Nella valutazione delle attenuanti generiche il giudice di merito deve dare conto, anche richiamandoli, degli elementi di commisurazione della pena ritenuti prevalenti.
Fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
in mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
La condanna alla sanzione pecuniaria processuale presuppone l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione
Il giudizio sulle attenuanti generiche è valutazione di merito non censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica e specificamente ancorata ai criteri legali.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è espressione di un giudizio di fatto del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione non è contraddittoria e richiama, anche per relationem, gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti preponderanti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese in appello senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, poiché ciò integra aspecificità del motivo.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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