Cassazione Civile, Ordinanza n. 26973/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale emesso nei confronti di una società a ristretta base partecipativa per omessa dichiarazione e costi ritenuti fittizi; a seguito dell’accertamento societario veniva emesso, nei confronti del socio, un avviso di accertamento per maggiore IRPEF correlata alla presunta distribuzione degli utili extracontabili. Dopo alterne vicende nel contenzioso tributario, la Corte di cassazione, con sentenza n. 25014/2021, aveva accolto il ricorso dell’Ufficio e rigettato nel merito il ricorso del contribuente. Quest’ultimo proponeva quindi ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto revocatorio: la Corte, nella sentenza impugnata, avrebbe omesso di rilevare un vizio della notificazione del ricorso per cassazione dell’Ufficio, notificato al precedente difensore benché successivamente fossero subentrati altri difensori; il contribuente sosteneva di aver appreso solo successivamente dell’esistenza del ricorso e della sentenza. L’Agenzia si costituiva resistendo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il vizio denunciato non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma al più una questione di nullità della notificazione o di errata valutazione giuridica del vizio processuale. In particolare, l’errore revocatorio presuppone una falsa percezione della realtà, una svista materiale immediatamente rilevabile dagli atti, mentre qui si lamentava il mancato apprezzamento della nullità della notifica. La Corte ha inoltre osservato che dagli atti risultava comunque una notificazione eseguita anche presso il domicilio reale del contribuente, con ritiro del plico personale in ufficio postale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione della realtà, consistente in una svista materiale e obiettivamente rilevabile dagli atti; non è configurabile quando si deduca un errore di giudizio o il mancato apprezzamento della nullità di una notificazione.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è esperibile solo nei limiti dell’errore di fatto revocatorio, non per contestare valutazioni giuridiche o interpretazioni delle risultanze processuali.
art. 63, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina l’estinzione del processo tributario, con reviviscenza dell’atto impugnato.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio consiste in una svista percettiva, non in un errore di diritto o in una diversa valutazione delle risultanze processuali.
- Non può essere denunciato con revocazione il mancato rilievo della nullità di una notificazione: la nullità attiene a una qualificazione giuridica del fatto processuale, non all’inesistenza del fatto stesso.
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è uno strumento eccezionale, ammesso solo quando la decisione sia fondata sull’affermazione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto decisivo immediatamente smentito o confermato dagli atti.
- Se dagli atti risulta che l’atto di impugnazione è stato comunque ricevuto dalla parte nel suo domicilio reale, non è configurabile un errore di fatto revocatorio per la sola dedotta irritualità della notifica al difensore.
- Nel giudizio di revocazione, la parte soccombente che insiste su una diversa lettura del vizio processuale non può trasformare la revocazione in un mezzo surrettizio di riesame del merito o del giudizio di diritto.
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