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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33901/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La lite nasce dalla richiesta di incremento del canone demaniale per gli anni 2011 e 2012 relativa a una concessione già in essere per uno stabilimento balneare. La società concessionaria contestava l’applicazione della maggiorazione prevista dall’art. 1, comma 251, L. n. 296/2006 alle concessioni già rilasciate o prorogate e deduceva altresì l’erroneità dei criteri di calcolo del canone, in particolare quanto alla qualificazione di alcune pertinenze e all’uso dei valori OMI. La Corte d’appello aveva invece ritenuto applicabile la nuova disciplina anche alle concessioni in corso e aveva respinto l’impugnazione principale, accogliendo solo l’appello incidentale del Comune. In cassazione la società ha proposto un unico motivo, denunciando violazione della normativa statale e regionale e delle regole OMI, sostenendo che lo stabilimento balneare fosse stato erroneamente assimilato a locali commerciali anziché a capannoni ai fini della quantificazione del canone. Prima della decisione, la ricorrente ha però documentato il pagamento delle somme richieste dal Comune e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata ex art. 100, comma 7 e seguenti, D.L. 104/2020, conv. in L. 126/2020.

La decisione

La Corte ha preso atto del versamento integrale degli importi richiesti e della richiesta di definizione agevolata, rilevando che il controricorrente non ha svolto contestazioni dopo il deposito della memoria e della documentazione. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., ha compensato integralmente le spese di lite per giusti motivi. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura proposta con il ricorso per cassazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, in pendenza di ricorso per cassazione, la parte ricorrente dimostra di avere aderito a una definizione agevolata prevista dalla legge e di avere versato integralmente quanto richiesto, il giudizio può essere dichiarato estinto se la controparte non contesta la documentazione prodotta.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte può compensare le spese di lite ove ravvisi giusti motivi.
  • Se la controversia si estingue per effetto di un sopravvenuto adempimento/definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito.
  • La qualificazione delle pertinenze di uno stabilimento balneare ai fini della determinazione del canone demaniale e l’applicabilità della maggiorazione ai rapporti concessori in corso restano questioni di merito, ma nel caso concreto non sono state decise per l’intervenuta estinzione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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