Cassazione Civile, Ordinanza n. 33901/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La lite nasce dalla richiesta di incremento del canone demaniale per gli anni 2011 e 2012 relativa a una concessione già in essere per uno stabilimento balneare. La società concessionaria contestava l’applicazione della maggiorazione prevista dall’art. 1, comma 251, L. n. 296/2006 alle concessioni già rilasciate o prorogate e deduceva altresì l’erroneità dei criteri di calcolo del canone, in particolare quanto alla qualificazione di alcune pertinenze e all’uso dei valori OMI. La Corte d’appello aveva invece ritenuto applicabile la nuova disciplina anche alle concessioni in corso e aveva respinto l’impugnazione principale, accogliendo solo l’appello incidentale del Comune. In cassazione la società ha proposto un unico motivo, denunciando violazione della normativa statale e regionale e delle regole OMI, sostenendo che lo stabilimento balneare fosse stato erroneamente assimilato a locali commerciali anziché a capannoni ai fini della quantificazione del canone. Prima della decisione, la ricorrente ha però documentato il pagamento delle somme richieste dal Comune e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata ex art. 100, comma 7 e seguenti, D.L. 104/2020, conv. in L. 126/2020.
La decisione
La Corte ha preso atto del versamento integrale degli importi richiesti e della richiesta di definizione agevolata, rilevando che il controricorrente non ha svolto contestazioni dopo il deposito della memoria e della documentazione. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., ha compensato integralmente le spese di lite per giusti motivi. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura proposta con il ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 251, L. n. 296/2006
la Corte d’appello aveva ritenuto che la disciplina di maggiorazione dei canoni si applicasse alle concessioni in corso e non solo a quelle rilasciate o rinnovate dopo una certa data; la cassazione non entra nel merito della questione per intervenuta estinzione
richiamata dalla ricorrente come norma regionale violata nella determinazione del canone
richiamata dalla ricorrente come norma regionale violata nella determinazione del canone
art. 100, commi 7 e seguenti, D.L. 104/2020 conv. in L. 126/2020
utilizzato dalla ricorrente per ottenere la definizione agevolata mediante pagamento delle somme dovute e chiedere l’estinzione del giudizio
richiamato per la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi
Massime di principio
- Quando, in pendenza di ricorso per cassazione, la parte ricorrente dimostra di avere aderito a una definizione agevolata prevista dalla legge e di avere versato integralmente quanto richiesto, il giudizio può essere dichiarato estinto se la controparte non contesta la documentazione prodotta.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte può compensare le spese di lite ove ravvisi giusti motivi.
- Se la controversia si estingue per effetto di un sopravvenuto adempimento/definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito.
- La qualificazione delle pertinenze di uno stabilimento balneare ai fini della determinazione del canone demaniale e l’applicabilità della maggiorazione ai rapporti concessori in corso restano questioni di merito, ma nel caso concreto non sono state decise per l’intervenuta estinzione.
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