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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28803/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva riqualificato i fatti nel tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata a successiva vendita. La difesa ha dedotto: 1) erronea applicazione dell'art. 56 c.p. e carenza/illogicità della motivazione, sostenendo che la condotta non integrasse un tentativo idoneo e univoco, ma al più una trattativa non conclusa e che il giudice d'appello avrebbe illegittimamente "recuperato" una condotta già esclusa in primo grado; 2) erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per mancato riconoscimento della lieve entità, con omessa pronuncia sui motivi di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, osservando che il primo era in realtà una richiesta di rivalutazione del fatto e della prova e che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo, valorizzando intercettazioni e videoriprese da cui emergeva il ruolo di intermediario dell'imputato, la mancata conclusione dell'accordo sullo stupefacente e l'assenza di una desistenza spontanea; quanto al secondo motivo, ha ritenuto logica la valutazione di esclusione della lieve entità, fondata su elementi quali il dato ponderale e la non occasionalità della condotta di intermediazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'impostazione della Corte d'appello, che aveva qualificato la condotta come tentativo di acquisto di stupefacente finalizzato alla successiva cessione, ed ha escluso che ricorressero i presupposti della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Il tentativo è configurabile solo se la condotta presenti idoneità e univocità; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'iter criminis si fosse arrestato prima della conclusione dell'accordo di acquisto dello stupefacente, rendendo corretta la riqualificazione in tentativo.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    La condotta di acquisto/intermediazione finalizzata alla successiva vendita di sostanza stupefacente è stata ritenuta sussumibile, nel caso concreto, in forma tentata e non consumata.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La lieve entità è stata esclusa perché la Corte territoriale ha valutato complessivamente i dati probatori e ha ritenuto incompatibili con la minima offensività il significativo dato ponderale e la non occasionalità della condotta di intermediazione.

  • art. 591 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche tipiche dell'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio può configurarsi quando la trattativa tra acquirente e venditore si interrompa prima della conclusione dell'accordo su quantità, qualità e prezzo, purché la condotta sia sorretta da elementi probatori univoci e idonei.
  • In sede di legittimità non è consentito censurare la motivazione solo proponendo una diversa lettura delle intercettazioni, delle videoriprese o del materiale probatorio, poiché tale rivalutazione spetta al giudice di merito.
  • La desistenza non può essere riconosciuta quando l'interruzione dell'azione non sia spontanea, ma derivi dal controllo di polizia o dalla percezione del rischio di essere indagati o monitorati.
  • La fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti va esclusa quando la valutazione complessiva della condotta evidenzi elementi incompatibili con la minima offensività, quali un dato ponderale significativo e la non occasionalità del comportamento di intermediazione.
  • Il giudice d'appello può procedere a una nuova valutazione del compendio probatorio e riqualificare il fatto entro i limiti devoluti dall'impugnazione, anche prescindendo dall'iter logico seguito dal primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiTentativoOnere della prova

Testo integrale

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