Cassazione Civile, Sentenza n. 22014/2020 del 13/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava in cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto parzialmente l'appello incidentale della contribuente e confermato il resto della decisione di primo grado in tema di accertamento IVA e imposte dirette relativo a presunte operazioni inesistenti e costi non inerenti. Il ricorso per cassazione articolava dieci motivi (soprattutto doglianze su insufficiente o apparente motivazione della CTR e violazioni di norme tributarie e di diritto processuale), ma nell'istruttoria è emersa la cancellazione della società contribuente dal registro delle imprese e la notifica del ricorso ai presunti soci senza adeguata dimostrazione della legittimazione e della responsabilità dei medesimi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione/irregolarità processuali connesse all'estinzione della società: la cancellazione dal registro delle imprese priva la società della capacità di stare in giudizio e, dopo l'estinzione, l'azione deve essere proposta o indirizzata nei confronti dei soci successori con idonea indicazione e prova della distribuzione dell'attivo di liquidazione e della riscossione da parte dei soci. L'Agenzia aveva notificato il ricorso a due società indicate come soci senza indicare la data di cancellazione, l'identificazione dei successori, né la distribuzione dell'attivo; mancava quindi il presupposto della responsabilità dei soci ai sensi dell'art. 2495 c.c. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile; nulla sulle spese per assenza di difesa delle parti intime.
Norme richiamate
Fondamento formale dei motivi di ricorso per cassazione: i motivi denunciavano violazione di norme processuali e insufficiente motivazione; la Corte però non è entrata nel merito per inammissibilità per profili di legittimazione
Richiamato come parametro di correttezza motivazionale: la CTR è stata criticata per motivazione ritenuta insufficiente su alcuni punti, ma la questione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità
Norma richiamata nei motivi relativi alla deducibilità/perdita su crediti e alle iniziative di recupero: la Corte rileva che la CTR non fu adeguatamente contestata, ma non decide sostanzialmente sul punto
Invocato in relazione alla rilevazione di componenti negativi e ragionevolezza aziendale; la Corte non ha deciso nel merito per ragioni processuali
Richiamato nei motivi relativi alla deducibilità e alla documentazione probatoria; oggetto di censura per presunta motivazione apparente
Disciplina la trasmissione dei crediti sociali ai soci dopo la cancellazione della società e i limiti della responsabilità dei soci in relazione alla distribuzione dell'attivo di liquidazione; la Corte ha ritenuto che l'Agenzia non ha allegato né provato gli elementi richiesti per agire contro i soci
Richiamata come eccezione alla perdita di capacità processuale della società estinta (fictio iuris), ma non applicabile al caso per mancata istruttoria favorevole
artt. 299 e ss. cod. proc. civ.
Norme sul fenomeno interruttivo e sulle conseguenze processuali dell'estinzione della società e della prosecuzione o riassunzione del processo nei confronti dei successori
Massime di principio
- Se la società parte in giudizio viene cancellata dal registro delle imprese durante il processo, la sua capacità di stare in giudizio si estingue salvo specifiche eccezioni; chi intende proseguire l'azione deve indirizzarla correttamente nei confronti dei soci successori
- Per fare valere crediti sociali nei confronti dei soci dopo la cancellazione è necessario dimostrare la distribuzione dell'attivo di liquidazione e che il singolo socio abbia effettivamente riscosso una quota: senza tale prova l'azione è inammissibile
- La semplice notifica a soggetti indicati come soci non sostituisce l'obbligo di allegare e provare fatti costitutivi della responsabilità (data di cancellazione, individuazione dei successori, bilancio finale di liquidazione e riscossione delle somme)
- Quando l'estinzione della società sopravviene nel corso del giudizio, il procedimento può interrompersi e deve essere riassunto o proseguito nei modi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c.; la mancata osservanza di questi adempimenti comporta il rigetto per inammissibilità
- Prima di proporre ricorso in cassazione su questioni di merito, l'Amministrazione finanziaria deve verificare preventivamente la regolarità della legittimazione passiva dei destinatari dell'impugnazione e acquisire la documentazione che dimostri la responsabilità dei soci
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