Cassazione Civile, Ordinanza n. 18069/2025 del 03/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
Un soggetto che si qualificava erede della zia paterna ha agito per far accertare la propria qualità di erede e, in funzione di una futura reintegrazione della legittima della zia, ha chiesto: la nullità di un asserito patto successorio intervenuto nella successione del nonno; l’accertamento della lesione della quota di legittima spettante alla zia; la riduzione delle disposizioni successorie e delle donazioni; nonché la simulazione di una compravendita immobiliare tra i nonni e il nipote acquirente, ritenuta dissimulare una donazione diretta o indiretta. In primo grado le domande sono state rigettate, previa rinnovazione dell’atto di citazione dichiarato nullo. In appello è stata riconosciuta la qualità di erede legittimo dell’attore, ma è stata dichiarata improcedibile la domanda di riduzione nei confronti del nipote acquirente e rigettate le altre domande. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione dell’art. 164 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto nuova la domanda di simulazione proposta con l’atto rinnovato; 2) violazione dell’art. 183, comma 6, c.p.c. per mancata concessione dei termini per le memorie istruttorie; 3) violazione degli artt. 458, 470 e 115 c.p.c. e erronea declaratoria di improcedibilità/inammissibilità dell’azione di riduzione, sostenendosi che il ricorrente sarebbe stato pretermesso totale e che la qualità di erede legittimo sarebbe incompatibile con la qualificazione come subentrante nella posizione della zia; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese, ritenuta irragionevole rispetto all’accertamento della qualità di erede.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che l’azione di riduzione spetta ai legittimari ex artt. 553 e 557 c.c. e non all’erede legittimo che non sia legittimario; perciò il ricorrente era privo di legittimazione ad agire in riduzione. Da ciò è derivata la carenza di interesse a coltivare i motivi relativi alla simulazione della compravendita e alla mancata assegnazione dei termini istruttori, poiché tali doglianze erano tutte strumentali alla domanda di riduzione. È stato inoltre ritenuto infondato il motivo sulle spese, perché, nel complesso, il ricorrente è risultato soccombente su tutte le domande, salvo l’accertamento della qualità di erede, sicché la compensazione di un quarto e la condanna ai tre quarti delle spese non violavano l’art. 91 c.p.c. La Corte ha anche corretto la motivazione della sentenza impugnata precisando che la ragione dell’improponibilità dell’azione di riduzione non era la mancata accettazione con beneficio di inventario, ma la mancanza di legittimazione attiva. Condanna alle spese del giudizio di legittimità e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la censura sulla mutatio libelli è stata ritenuta priva di interesse perché la domanda di simulazione era comunque strumentale a un’azione di riduzione non proponibile dal ricorrente
la doglianza sulla mancata concessione dei termini istruttori è stata assorbita/priva di interesse per la mancanza di legittimazione all’azione di riduzione
richiamato dalla parte ricorrente come norma che vieta i patti successori
richiamato dalla parte ricorrente nel sostenere l’erroneità della declaratoria di improcedibilità dell’azione di riduzione
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della denuncia di omesso accertamento di fatti rilevanti
l’azione di riduzione spetta ai legittimari per reintegrare la quota di riserva mediante riduzione proporzionale delle attribuzioni eccedenti
conferma che la legittimazione all’azione di riduzione appartiene ai legittimari
serve a individuare i soggetti che hanno la qualità di legittimari; il ricorrente non rientrava in tale categoria
la regolazione delle spese è corretta quando tiene conto della soccombenza complessiva, anche se una domanda accessoria o parziale è stata accolta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L’azione di riduzione è proponibile soltanto dai legittimari; l’erede che non sia anche legittimario difetta di legittimazione attiva, anche se sia stato accertato come erede del soggetto da cui deriva la pretesa.
- Quando la domanda principale non è proponibile per difetto di legittimazione, vengono meno anche l’interesse e la rilevanza delle censure che siano meramente strumentali o dipendenti da quella domanda, come quelle sulla simulazione dell’atto o sui termini istruttori.
- La qualificazione della domanda va verificata in concreto: non basta il richiamo a una successione ereditaria o a una pretermissione per attribuire automaticamente la legittimazione all’azione di riduzione, occorrendo la qualità di legittimario in capo all’attore.
- In tema di spese, la soccombenza va valutata in modo complessivo; può legittimamente essere posta a carico della parte che risulti sostanzialmente soccombente sulla quasi totalità delle domande, anche se abbia ottenuto un limitato accoglimento parziale.
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