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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32196/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasce da un contratto di leasing stipulato da una società e garantito da una persona fisica che, in proprio e quale amministratore unico della società utilizzatrice, ha contestato la presenza di interessi moratori usurari. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto delle domande, rilevando che gli interessi di mora rilevano ai fini dell’usura ma non si sommano automaticamente agli interessi corrispettivi; che la verifica va compiuta confrontando il tasso di mora concreto con il tasso soglia desumibile dai decreti ministeriali del periodo; che, nel caso concreto, il tasso di mora contrattuale risultava inferiore alla soglia e che la consulenza tecnica richiesta sarebbe stata esplorativa. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione della legge n. 108/1996 per avere la Corte d’appello escluso l’usurarietà del tasso di leasing e del tasso di mora, trascurando l’incidenza percentuale della mora sulla rata e omettendo una valutazione concreta del tasso applicato, anche sotto il profilo di una pretesa capitalizzazione indebita; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 24 Cost. per l’omessa ammissione della CTU, ritenuta invece necessaria per accertare gli effetti anatocistici e il superamento della soglia usuraria. La Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, rilevando anche l’inammissibilità sostanziale dei motivi perché diretti a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione delle risultanze istruttorie, non consentite in sede di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La Corte ha ritenuto assorbente la mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata, poiché nel ricorso era stata allegata l’avvenuta notificazione della decisione e, dunque, operava il termine breve di impugnazione con conseguente onere di deposito della prova della notifica, non assolto. In via aggiuntiva, la Corte ha condiviso il rilievo di inammissibilità dei motivi: il primo perché mirava a contestare la ricostruzione del fatto e non la corretta interpretazione della norma; il secondo perché la CTU è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il relativo diniego risultava motivato. Sono state quindi poste le spese a carico della ricorrente, con ulteriore condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. per decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 108/1996

    La disciplina antiusura è stata richiamata dalla ricorrente per sostenere l’illegittimità del tasso di mora e del tasso complessivo del contratto; la Corte richiama il principio secondo cui l’usura va verificata anche con riferimento agli interessi moratori, ma non mediante sommatoria automatica con i corrispettivi.

  • art. 1815 c.c.

    È stata evocata per sostenere la gratuità del contratto in caso di usurarietà; la Corte ribadisce che l’eventuale usurarietà della sola clausola di mora non travolge automaticamente gli interessi corrispettivi né comporta la gratuità dell’intero rapporto.

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    È richiamato dalla Corte per affermare che, se la clausola sugli interessi moratori è nulla o inefficace, resta operante la disciplina generale del ritardo nelle obbligazioni pecuniarie nei limiti degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti.

  • art. 24 Cost.

    La ricorrente lo ha invocato per censurare il mancato espletamento della CTU; la Corte ha escluso la violazione, osservando che la consulenza tecnica è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte precisa che il vizio di violazione di legge concerne l’erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la diversa valutazione della fattispecie concreta e delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura sostanzialmente proposta dalla ricorrente attiene alla ricostruzione del fatto e può essere esaminata solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, nei limiti molto ristretti del controllo di legittimità.

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato per il termine lungo di impugnazione quando non risulti allegata la notificazione della sentenza.

  • art. 325 c.p.c.

    È richiamato come termine breve di impugnazione quando la sentenza sia stata notificata, con conseguente onere di deposito della relata.

  • art. 369 c.p.c.

    La mancata produzione, nel termine, della copia autentica della sentenza munita di relata di notificazione comporta improcedibilità del ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    È richiamato come limite alla produzione documentale tardiva della relata di notificazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per il procedimento camerale e per le conseguenze, anche sanzionatorie, della decisione conforme alla proposta.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte applica la condanna equitativa in favore della controparte e quella in favore della Cassa delle ammende, ritenendo integrati i presupposti previsti dalla norma nel caso di decisione conforme alla proposta.

  • art. 91 c.p.c.

    È il fondamento della condanna alle spese, poste a carico della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche connesse all’esito del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente allega che la sentenza impugnata gli è stata notificata, sorge l’onere di depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notifica; la mancanza di tale deposito rende il ricorso improcedibile.
  • Il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea interpretazione della norma astratta, non la contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: quando la doglianza mira a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, la censura è inammissibile o comunque non deducibile come violazione di legge.
  • In tema di usura nei contratti di finanziamento o leasing, gli interessi moratori rilevano ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, ma non si sommano automaticamente agli interessi corrispettivi: la verifica va condotta sul tasso di mora concretamente pattuito e applicato.
  • L’eventuale usurarietà della clausola sugli interessi moratori non comporta, di regola, la gratuità dell’intero contratto né l’azzeramento degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, restando applicabile la disciplina generale del ritardo nelle obbligazioni pecuniarie nei limiti consentiti.
  • La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo di valutazione rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito: il diniego è legittimo se motivato e può essere desunto anche dal contesto complessivo della decisione, specie quando la richiesta abbia carattere esplorativo.
  • Quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può trovare applicazione la disciplina sanzionatoria dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con condanna equitativa a favore della controparte e ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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