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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25831/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Napoli emessa in camera di consiglio senza intervento della difesa e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio nel rispetto del contraddittorio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge processuale con riguardo all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen.: la Corte d'appello aveva dichiarato, in camera di consiglio e senza contraddittorio, l'estinzione del reato per prescrizione (capo A), violando il diritto al contraddittorio alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 111/2022 che ha ritenuto illegittima l'interpretazione che rendeva inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenze d'appello predibattimentali che dichiarano la prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 13, Codice della Strada

    Riferimento alla depenalizzazione del fatto, rilevante per la pronuncia di proscioglimento in appello.

  • art. 707 cod. pen.

    Riferimento alla contravvenzione per la quale la Corte d'appello aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma processuale centrale sul termine e sugli effetti dell'impugnazione; l'interpretazione giurisprudenziale che rendeva inammissibile il ricorso per cassazione contro sentenze d'appello predibattimentali che dichiarano la prescrizione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale n. 111/2022.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Principio del giusto processo e del contraddittorio: la pronuncia predibattimentale di proscioglimento o di estinzione del reato senza contraddittorio configura nullità assoluta e viola il diritto al giusto processo.

  • art. 24, secondo comma, Cost.

    Riferimento costituzionale al diritto di difesa e all'accesso alla giustizia utilizzato nella valutazione della illegittimità dell'interpretazione restrittiva che escludeva il controllo di cassazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Disciplina della declaratoria immediata delle cause di non punibilità; la Corte ha richiamato che tale meccanismo presuppone l'esercizio della giurisdizione con pieno contraddittorio e non può giustificare la soppressione di un grado di giudizio.

  • Sez. U., n. 28954 del 27/04/2017 (giurisprudenza Iannelli)

    Orientamento precedente che ammetteva, in alcuni casi, la prevalenza della prescrizione dichiarata de plano sull'insanabile nullità della sentenza d'appello e suggeriva l'adozione della formula di merito di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; tale orientamento è stato poi criticato e in parte superato dalla Corte Costituzionale n. 111/2022.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 111 del 05/04/2022

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. che rendeva inammissibile il ricorso per cassazione contro sentenze d'appello predibattimentali che dichiarano la prescrizione: occorre contraddittorio e va garantita la possibilità di impugnare.

Massime di principio

  • Dopo la sentenza n. 111/2022 della Corte Costituzionale, la Corte d'appello non può più dichiarare la prescrizione o altra causa di estinzione senza garantire il contraddittorio; decisioni "de plano" in camera di consiglio prive dell'intervento della difesa sono annullabili in cassazione.
  • La declaratoria immediata di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. richiede l'esercizio della giurisdizione con pieno contraddittorio; non può essere usata per sopprimere un grado di giudizio e impedire il controllo in cassazione.
  • Quando la corte d'appello aveva in passato deciso de plano per prescrizione, la Cassazione talvolta procedeva ad adottare la formula di merito; tuttavia, dopo la pronuncia costituzionale, prevale la necessità di riaprire il giudizio con contraddittorio piuttosto che convalidare la pronuncia predibattimentale.
  • La depenalizzazione del fatto (es. art. 116 C.d.S., comma 13) può portare al proscioglimento, ma la regolarità procedurale (contraddittorio) resta requisito indispensabile per la validità della decisione.
  • In casi analoghi, il rimedio più probabile in presenza di pronunce d'appello predibattimentali illegittime è l'annullamento e la trasmissione degli atti per un nuovo giudizio in cui sia assicurato il diritto di difesa.

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