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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36508/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza del Tribunale di Prato del 1° aprile 2019, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con cui le era stata applicata la pena concordata di quattro mesi di reclusione per lesioni personali stradali gravi o gravissime. Il Tribunale aveva inoltre disposto d'ufficio la revoca della patente di guida. Con i primi due motivi, la ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla revoca della patente, contestando la scelta della sanzione più afflittiva e richiamando anche la precedente sospensione provvisoria disposta dal Prefetto. La ricorrente ha insistito per l'accoglimento con memoria depositata il 24 luglio 2026.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi relativi alla revoca della patente. In assenza delle aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, la revoca può essere applicata in luogo della sospensione, ma il giudice deve motivare puntualmente la scelta in base ai parametri del codice della strada. Nel caso concreto, tale motivazione era stata fornita: l'imputata non si era fermata in prossimità dell'attraversamento pedonale, aveva investito un pedone e la condotta era stata giudicata gravemente imprudente e pericolosa, anche in relazione all'età dell'imputata, indicata in 85 anni. La Corte ha inoltre escluso contraddizione tra la sospensione provvisoria prefettizia, di natura cautelare, e la revoca disposta dal giudice penale al termine del processo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 590-bis c.p.

    In tema di omicidio e lesioni stradali, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada.

    Per i reati di lesioni stradali, in assenza delle aggravanti connesse a ebbrezza o stupefacenti, la revoca della patente in luogo della sospensione richiede una motivazione puntuale, fondata sui parametri previsti dal codice della strada.

  • art. 222, comma 2, Codice della strada

    Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dai commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso tenendo conto della gravità della condotta del condannato, alla stregua degli artt. 218 e 219 cod. strada, ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, quella meno afflittiva della sospensione della stessa, così come previsto e nei limiti fissati dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada.

    Fuori dalle aggravanti di cui ai commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis c.p., il giudice può valutare le circostanze concrete e scegliere la sospensione in luogo della revoca; la revoca, se scelta, deve essere giustificata secondo i parametri richiamati.

  • art. 218, comma 2, Codice della strada

    Il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada.

    I parametri dell'art. 218, comma 2, devono guidare la motivazione della scelta della revoca rispetto alla sospensione nei casi in cui la legge consente entrambe le sanzioni accessorie.

  • art. 219 Codice della strada

    Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dai commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso tenendo conto della gravità della condotta del condannato, alla stregua degli artt. 218 e 219 cod. strada, ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, quella meno afflittiva della sospensione della stessa, così come previsto e nei limiti fissati dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada.

    La valutazione della gravità della condotta ai fini della sanzione accessoria deve svolgersi considerando anche i parametri dell'art. 219 del codice della strada.

  • art. 223 Codice della strada

    Infine deve ribadirsi che la sospensione della patente disposta dal Prefetto ha natura cautelare e viene applicata in via provvisoria in base all'art. 223 del Codice della Strada.

    La sospensione prefettizia della patente è una misura cautelare provvisoria e, per finalità e presupposti diversi, non è incompatibile con la successiva revoca applicata dal giudice penale.

  • art. 444 c.p.p.

    La Corte Costituzionale, con sentenza del 17 aprile 2019, n. 88 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo del codice della strada "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589 bis (omicidio stradale) e 590 bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen."

    Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta per omicidio o lesioni stradali, in assenza delle aggravanti specificamente indicate, il giudice può applicare la sospensione della patente in alternativa alla revoca.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per omicidio o lesioni stradali, quando non ricorrono le aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, il giudice può scegliere la sospensione della patente invece della revoca, valutando le circostanze concrete e la gravità della condotta.
  • Se, in assenza delle aggravanti più gravi, il giudice opta per la revoca della patente anziché per la sospensione, deve motivare puntualmente la scelta sulla base dei parametri previsti dagli artt. 218 e 219 del codice della strada.
  • La sospensione provvisoria della patente disposta dal Prefetto ha natura cautelare e non preclude né contraddice la successiva revoca applicata dal giudice penale con la sentenza di condanna o di applicazione della pena.

Come è indicizzato

MaterieLesioni stradaliRiti alternativiImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale

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