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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12424/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La controversia nasce dalla determinazione, da parte della società, del valore delle azioni riscattabili ai sensi dell’art. 2437-sexies c.c., con conseguente richiesta del socio di ottenere un prezzo maggiore rispetto a quello liquidato dalla società. Il Tribunale di Milano aveva dichiarato improcedibile la domanda del socio perché proposta senza previo esperimento della procedura di determinazione del valore prevista dall’art. 2437-ter, comma 6, c.c., ritenuta applicabile anche al riscatto azionario per effetto del rinvio dell’art. 2437-sexies c.c.; in motivazione aveva anche escluso la decadenza eccepita dalla società, ritenendo non applicabili i termini previsti per il recesso ex art. 2437-bis c.c. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione della società, confermando l’assenza di decadenza e rilevando comunque la tempestiva contestazione del socio. In cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 2437-bis e 2437-sexies, comma 6, c.c., sostenendo che anche nel riscatto azionario esisterebbe un termine di decadenza per contestare il valore; 2) violazione degli artt. 12 preleggi, 2437-bis, 2437-ter e 2437-sexies, comma 6, c.c., chiedendo l’applicazione analogica del regime decadenziale del recesso; 3) violazione degli artt. 2437-bis, 2437-ter e 2437-sexies, comma 6, c.c., contestando che la lettera inviata dal socio integrasse una valida contestazione del prezzo entro il termine; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese. La Corte di cassazione, però, ha rilevato d’ufficio che l’appello della società era inammissibile per difetto di soccombenza e di interesse ad impugnare, poiché la sentenza di primo grado era fondata su una ratio decisiva di improponibilità/improcedibilità della domanda, mentre la parte sulla decadenza costituiva solo motivazione ad abundantiam non idonea a fondare impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’appello proposto davanti alla Corte territoriale per difetto di interesse ad impugnare, ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d’appello di Milano e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di lite dei gradi di appello e di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato. La decisione di merito resa dalla Corte d’appello non è stata quindi esaminata nel merito dei motivi di ricorso, perché il processo non poteva proseguire in appello, essendo l’impugnazione originaria inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 2437-ter c.c.

    la procedura di contestazione del valore tramite esperto/terzo arbitratore è condizione preliminare alla domanda giudiziale di contestazione del valore, secondo l’impostazione accolta nei gradi di merito

  • art. 2437-sexies c.c.

    il rinvio opera per il riscatto azionario quanto al meccanismo di determinazione del valore, ma nel giudizio di legittimità non viene esaminata nel merito la questione della decadenza

  • art. 1349 c.c.

    richiamato come parametro del procedimento di determinazione del valore da parte dell’esperto/terzo arbitratore

  • art. 2437-bis c.c.

    invocato dalla ricorrente quale disciplina del termine di decadenza per la contestazione del valore in caso di recesso, ritenuta però non applicabile o comunque non esaminabile nel merito per difetto di interesse all’impugnazione

  • art. 12 preleggi

    richiamato a sostegno dell’interpretazione analogica della disciplina del recesso al riscatto azionario

  • art. 100 c.p.c.

    l’interesse ad impugnare richiede una soccombenza attuale e un’utilità concreta, non essendo sufficiente l’interesse astratto a una diversa motivazione

  • art. 382 c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando il giudizio non poteva essere proseguito per difetto di interesse all’impugnazione

  • art. 385 c.p.c.

    base per la liquidazione delle spese nei gradi di merito e di legittimità

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alle spese, poi assorbito dalla declaratoria di inammissibilità dell’appello

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla compensazione delle spese, non esaminato nel merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dichiarare i presupposti del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • L’interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c. richiede una soccombenza concreta e un’utilità giuridica immediata dall’eventuale riforma della decisione; non è sufficiente il solo interesse a ottenere una diversa motivazione della sentenza.
  • Quando una sentenza di primo grado si fonda su una ratio decisiva che definisce il giudizio e contiene ulteriori argomentazioni solo ad abundantiam, l’impugnazione diretta esclusivamente contro tali argomentazioni è inammissibile per difetto di interesse.
  • La parte totalmente vittoriosa sul decisum non può impugnare la sentenza per censurare statuizioni meramente motivazionali che non incidono sul dispositivo.
  • Il difetto di interesse ad impugnare, quale condizione dell’azione, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e, se accertato in cassazione, comporta la cassazione senza rinvio ex art. 382 c.p.c.
  • Nel riscatto azionario e nella contestazione del valore delle azioni, l’esistenza e l’eventuale applicazione di termini decadenziali analoghi a quelli del recesso restano questioni distinte dal tema preliminare dell’ammissibilità dell’impugnazione e non possono essere esaminate se manca l’interesse a dolersene.
  • rami [

Come è indicizzato

MaterieRecesso del socioImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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