Cassazione Civile, Ordinanza n. 15362/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti di ottenere, per ciascun giorno di ferie annuali godute, una retribuzione comprensiva di due specifiche voci economiche previste dalla contrattazione applicabile, denominate indennità perequativa e indennità compensativa. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, riformando la decisione di primo grado, sul presupposto che tali voci fossero collegate all'esecuzione delle mansioni e dovessero quindi rientrare nella retribuzione feriale secondo i principi eurounitari sulla nozione di ferie annuali retribuite. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dei criteri di interpretazione contrattuale, sostenendo che gli accordi collettivi e aziendali non consentissero di includere tali indennità nella retribuzione dovuta durante le ferie e, comunque, nelle giornate di permesso; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla non spettanza delle indennità nelle giornate di permesso. I lavoratori hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale sulla liquidazione delle spese, lamentando il mancato riconoscimento della maggiorazione prevista per la difesa di più soggetti con identica posizione processuale e delle spese vive, nonché difetto di motivazione sul punto.
La decisione
La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale dei lavoratori. Ha ritenuto infondato il primo motivo principale perché la Corte d'appello aveva correttamente interpretato la contrattazione collettiva e aziendale alla luce dei principi eurounitari sulla retribuzione feriale: devono essere incluse le voci che hanno un collegamento con l'esecuzione delle mansioni e con lo status professionale del lavoratore, poiché l'obiettivo è evitare che il trattamento economico delle ferie diventi un disincentivo al loro godimento. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che non vi era omessa pronuncia, perché la decisione di merito aveva comunque considerato la domanda riferita alle giornate di ferie e aveva implicitamente escluso la distinzione invocata dalla società tra ferie e permessi. È stato poi respinto il ricorso incidentale sulle spese, poiché la Corte d'appello aveva comunque dato conto della serialità del giudizio, così motivando implicitamente la mancata applicazione della maggiorazione tariffaria. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti per reciproca soccombenza, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Criterio interpretativo centrale per leggere la contrattazione collettiva e aziendale secondo il tenore complessivo delle clausole e la ratio della disciplina.
Interpretazione sistematica delle clausole contrattuali in combinazione con il criterio letterale e con la complessiva disciplina pattizia.
L'omessa pronuncia è configurabile solo se manca totalmente la considerazione di una domanda o eccezione specificamente riproposta; una mera allegazione difensiva non basta.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle parti.
art. 7 della Direttiva 2003/88/CE
Le ferie annuali retribuite richiedono il mantenimento della retribuzione ordinaria del lavoratore, per evitare che una riduzione economica dissuada dal godimento del riposo.
art. 288, comma 3, TFUE
Il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione.
Richiamato come norma di recepimento della disciplina eurounitaria sull'orario di lavoro e sulle ferie.
art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.
Consente di richiamare precedenti di legittimità rilevanti per la soluzione della controversia.
art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014
La maggiorazione per la difesa di più soggetti con identica posizione processuale ha natura discrezionale, ma la sua esclusione deve essere motivata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel calcolo della retribuzione dovuta per le ferie annuali vanno incluse le voci economiche che, in base alla loro natura e funzione, sono collegate all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore; restano escluse le sole componenti estranee alla normale retribuzione ordinaria.
- L'interpretazione delle clausole collettive deve essere svolta in modo sistematico e teleologico, tenendo conto della disciplina complessiva e della finalità di garantire al lavoratore un riposo effettivo, non economicamente penalizzante.
- Le norme e le clausole interne vanno lette, per quanto possibile, in conformità al diritto dell'Unione; l'interpretazione nazionale non può essere disattesa solo quando risulti assolutamente incompatibile con la disciplina eurounitaria.
- L'omessa pronuncia sussiste solo se il giudice non si sia affatto pronunciato su una domanda o eccezione ritualmente devoluta, mentre è sufficiente anche una decisione implicita quando dalla motivazione e dal dispositivo risulti che la questione è stata comunque presa in considerazione.
- La maggiorazione del compenso dell'avvocato per la difesa di più parti con identica posizione processuale è discrezionale, ma la sua mancata applicazione richiede una motivazione, che può anche desumersi implicitamente dalla valutazione della serialità della controversia.
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