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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23666/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Tivoli per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. I motivi dedotti erano due: da un lato, l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta prova della responsabilità penale, sostenendo che mancasse prova adeguata e che la droga fosse detenuta per uso esclusivamente personale; dall'altro, l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. e il correlato vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi riproponevano censure già esaminate e disattese in modo congruo dai giudici di merito. È stata ritenuta adeguatamente motivata sia la scelta di escludere che la sostanza fosse detenuta per uso personale, sia la decisione di non concedere le attenuanti generiche, anche in ragione dell'assenza di effettiva resipiscenza dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La fattispecie di detenzione illecita di stupefacenti è stata ritenuta integrata e la tesi difensiva dell'uso personale esclusivo è stata disattesa dai giudici di merito con motivazione congrua.

  • art. 192 c.p.p.

    Le doglianze sulla valutazione della prova sono state ritenute non scrutinabili in cassazione perché meramente riproduttive di questioni già vagliate e disattese in appello.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se non a fronte di manifesta illogicità o difetto di motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre questioni di fatto o di merito già esaminate e motivate in modo congruo dal giudice dell'appello.
  • La deduzione di un vizio di motivazione sulla prova della responsabilità non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata espone ragioni logiche e non apparenti.
  • La qualificazione della detenzione di stupefacenti come destinata a uso esclusivamente personale è incensurabile in cassazione se il giudice di merito ha dato conto, in modo non illogico, degli elementi contrari addotti dall'accusa o emergenti dagli atti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione adeguata, inclusa la valorizzazione dell'assenza di concreta resipiscenza dell'imputato.
  • L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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