Cassazione Civile, Ordinanza n. 04742/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza e di processo verbale di constatazione, l'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004 recuperando maggiori imposte IVA, IRPEF e IRAP e irrogando sanzioni, per indebita deduzione di componenti negativi di reddito e omessa dichiarazione di componenti positivi. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto il ricorso/appello. In cassazione il contribuente ha proposto un solo motivo, denunciando nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo sia extrapetizione sia omessa pronuncia: secondo lui la CTR si sarebbe pronunciata su una questione diversa da quelle devolute e non avrebbe esaminato gli specifici motivi d'appello, in particolare quelli relativi all'infondatezza dei rilievi su costi ritenuti fittizi e su maggiori ricavi induttivamente ricostruiti. L'Agenzia ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo nella parte in cui denunciava extrapetizione e ha escluso anche l'omessa pronuncia, osservando che la CTR aveva comunque esaminato le questioni di merito dedotte in appello e le aveva rigettate. Ha inoltre precisato che la censura, in realtà, atteneva a un vizio di motivazione o di omesso esame di fatti decisivi, ma era stata prospettata come violazione dell'art. 112 c.p.c.; per questo il motivo è stato ritenuto inammissibile nella sua impostazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione ricorre solo se il giudice altera petitum e causa petendi o omette del tutto di pronunciarsi su domanda o eccezione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il vizio processuale utilizzabile per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia o extrapetizione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è il rimedio per censurare un vizio motivazionale o l'omesso esame di fatti decisivi, non per dedurre una violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice abbia comunque pronunciato.
richiamato nel ricorso come base del metodo di accertamento; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ma rileva che la CTR aveva ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
prevede l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di extrapetizione sussiste solo quando il giudice modifica i fatti costitutivi della domanda o attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto; non basta che la motivazione si fondi su ragioni diverse da quelle auspicate dalla parte.
- L'omessa pronuncia è configurabile soltanto se il giudice non decide affatto su una domanda o un'eccezione; se invece la decisione vi è, la doglianza può riguardare semmai la motivazione o l'omesso esame di fatti, non la violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Nel giudizio di legittimità, la censura va correttamente sussunta nel vizio processuale o in quello motivazionale: l'erronea qualificazione del motivo può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- In presenza di accertamento tributario fondato su presunzioni e rilievi istruttori, il giudice d'appello può ritenere sufficiente la motivazione anche sintetica se mostra di avere esaminato le questioni di merito devolute e di avere ritenuto non superata la presunzione posta dall'Ufficio.
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