Cassazione Civile, Ordinanza n. 36339/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce da una compravendita immobiliare stipulata tra un venditore e alcuni acquirenti, tra cui parenti del venditore. Un creditore del venditore ha agito in giudizio chiedendo che il contratto fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c., sostenendo che l'alienazione del bene aveva pregiudicato la garanzia patrimoniale e che gli acquirenti erano consapevoli della situazione debitoria del venditore. Il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando l'inefficacia della vendita nei confronti del creditore; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione gli acquirenti hanno proposto un unico motivo, ma l'ordinanza non ne riporta il contenuto specifico perché il ricorso è stato definito improcedibile. La Corte ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità: il ricorrente aveva dichiarato di avere ricevuto la notifica della sentenza impugnata ma non aveva depositato la relata di notifica, onere richiesto a pena di improcedibilità; inoltre, la notificazione del ricorso risultava oltre il termine breve di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, senza che operasse la prova di resistenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha affermato che, quando il ricorrente dichiara di aver ricevuto la notifica della sentenza impugnata, deve depositare entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. la copia della sentenza munita di relata di notifica, non essendo consentito sanare l'omissione con successiva produzione ex art. 372 c.p.c. Ha inoltre osservato che la notifica del ricorso era comunque avvenuta oltre il termine breve di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Conseguentemente, il ricorso è stato definito in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, utilizzata nei gradi di merito per dichiarare l'inefficacia della compravendita nei confronti del creditore
il deposito della copia della sentenza munita di relata di notifica, quando la notificazione è dichiarata nel ricorso, è onere del ricorrente e la sua omissione comporta improcedibilità
non consente di recuperare tardivamente l'omissione del deposito della relata di notifica della sentenza impugnata
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione del ricorso nei presupposti previsti
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte
Massime di principio
- Se il ricorrente per cassazione dichiara di aver ricevuto la notifica della sentenza impugnata, assume su di sé l'onere di depositare nei termini la sentenza munita della relata di notifica o, in caso di PEC, la documentazione di invio e ricezione.
- La mancanza del deposito della relata di notifica della sentenza, quando la notifica è stata dichiarata nel ricorso, comporta improcedibilità e non può essere sanata con una successiva produzione documentale.
- La tardività della notificazione del ricorso rispetto al termine breve decorrente dalla notifica della sentenza è ostativa alla valida proposizione dell'impugnazione e conferma la definizione in rito del giudizio.
- L'accertamento dell'improcedibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, nei casi previsti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36243/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36244/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36245/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36247/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36248/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36249/2022 del 13/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →