Cassazione Penale, Sentenza n. 437/2022 del 11/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo della somma di euro 35.330 disposto dal G.I.P. di Tivoli per reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, e art. 80, d.P.R. n. 309/1990. Le censure principali erano: (i) mancanza di gravi indizi di colpevolezza ("fumus commissi delicti"), poiché non ci sarebbe prova della presenza dell'indagato nel garage dove era stata rinvenuta la maggior parte della sostanza stupefacente (la mera detenzione delle chiavi non sarebbe sufficiente), non sarebbe provata la disponibilità su entrambe le tipologie di droga, i manoscritti rinvenuti sarebbero documentazione dell'attività di autonoleggio e non prove di spaccio, la pressa ritrovata smontata non sarebbe dimostrata nella sua disponibilità, e non possono essere considerati rilevanti il diritto al silenzio o il mero quantitativo di stupefacente; (ii) illegittimità del sequestro/ablazione della somma di denaro ai sensi dell'art. 321 c.p.p., sostenendo che non era dimostrato che la somma fosse provento dell'attività di spaccio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile confermando l'ordinanza del Tribunale della Libertà. Sulla prima censura la Corte ha ricordato che, in materia di sequestro preventivo, è sufficiente il "fumus commissi delicti" inteso come astratta riconducibilità del fatto ad una fattispecie di reato e che il sindacato di legittimità è limitato alle violazioni di legge; ha ritenuto la motivazione del Tribunale logica e adeguata e non viziata. Sulla seconda censura la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro del denaro in base agli artt. 85-bis d.P.R. 309/1990 e 240-bis c.p. (art. 12-sexies legge n.356/1992), valutando sussistente una sproporzione tra i redditi dichiarati dall'imputato (anni 2018-2019) e la somma sequestrata e la mancanza di una giustificazione credibile della provenienza del denaro; il giudice del merito avrebbe adempiuto all'obbligo motivazionale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che punisce il traffico di stupefacenti; richiamata come fattispecie per la quale è stato ritenuto il "fumus commissi delicti" nei confronti del ricorrente
Norma sulle circostanze che aggravano le pene per i reati di droga; citata tra i reati contestati
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte però ricorda che, per il sequestro preventivo, è sufficiente il fumus commissi delicti (astratta riconducibilità del fatto alla fattispecie)
Richiamato dal ricorrente in relazione alla contestazione del sequestro della somma come misura ablativa; la Corte ha ritenuto illegittima la censura perché il provvedimento si fondava su norme speciali di confisca/ablazione
Norma che limita il sindacato in Cassazione sulle ordinanze in materia di sequestro preventivo alla sola "violazione di legge"; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso che era essenzialmente di merito
Richiamato in relazione ai provvedimenti in materia di sequestro preventivo cui si applica il ricorso previsto dall'art. 325 c.p.p.
art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
Richiamato come base normativa per il sequestro del denaro in relazione ai reati di stupefacenti
Norma (oggi introdotta dall'art. 12-sexies legge n.356/1992) che prevede una speciale ipotesi di confisca obbligatoria per determinati reati; interpretata dalla Corte come titolo idoneo per giustificare l'ablazione del denaro quando sussiste sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni
art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356 (richiamata)
Norma di riferimento per la confisca per sproporzione (oggi art. 240-bis c.p.); la Corte evidenzia che per questa confisca non è necessario il nesso di pertinenzialità tra bene e reato, ma la dimostrazione della sproporzione e l'assenza di giustificazioni credibili
Norma richiamata in ordine alla condanna per spese e sanzioni processuali a carico del ricorrente per ricorso inammissibile
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo il giudice richiede il "fumus commissi delicti" (astratta riconducibilità del fatto ad una fattispecie di reato), non la prova compiuta della responsabilità: pertanto i rilievi difensivi basati su contestazioni probatorie spesso costituiscono sindacato di merito e non di legittimità in Cassazione
- La Cassazione in sede di ricorso contro ordinanze di riesame (sequestro) esercita un sindacato limitato alle sole violazioni di legge (art. 325 c.p.p.); i motivi che sono essenzialmente di merito sono inammissibili
- La mera circostanza (es. possesso di chiavi, presenza di elementi documentali, ritrovamento di oggetti smontati) va valutata nel contesto probatorio complessivo: singoli elementi isolati possono non essere sufficienti a escludere il fumus, ma possono comunque essere contestati nel merito del giudizio di merito
- Il diritto al silenzio dell'indagato non costituisce, di per sé, indice dirimente di colpevolezza e non può essere l'unico argomento per escludere il fumus; tuttavia l'insieme degli elementi probatori può essere ritenuto adeguato anche nonostante l'avvalersi della facoltà di non rispondere
- La confisca/ablazione di denaro può essere disposta ai sensi dell'art. 240-bis c.p. (ex art.12-sexies l.356/1992) quando si dimostra una sproporzione tra i redditi dichiarati/proventi leciti e il valore dei beni/somme, e non risulti una giustificazione credibile della loro provenienza; in tale ipotesi non è necessario il nesso di pertinenzialità tra bene e reato
- Il giudice che dispone la misura ablativa ha l'obbligo di motivare sia sulla sproporzione accertata sia sul perché le giustificazioni addotte non risultino credibili; una motivazione logica e puntuale rende la decisione resistente al controllo di legittimità
- Per impugnare con successo un sequestro preventivo o una confisca in Cassazione è necessario ravvisare un errore di diritto o una carenza motivazionale grave (apparente o carenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza o ragionevolezza), non semplici divergenze di valutazione del merito
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