Cassazione Civile, Ordinanza n. 34671/2021 del 16/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
Un proprietario/committente aveva affidato nel 2005 lavori edili su una soletta di separazione tra un locale di servizio e il piazzale sovrastante di un immobile adibito a ristorante. Nel 2011 si erano verificate infiltrazioni nel magazzino e nella cucina; il committente sosteneva che, dopo un accesso sul posto, l’appaltatore avesse riconosciuto i vizi delle opere. Un intervento con getto di cemento, eseguito per porre rimedio alle infiltrazioni, si era però rivelato inefficace, poiché nuove infiltrazioni si erano manifestate nell’inverno 2013/2014. In primo grado il committente aveva ottenuto la condanna al risarcimento di euro 3.000, ma in appello il Tribunale aveva riformato la decisione, rigettando la domanda per intervenuta decadenza e prescrizione. Con il ricorso per cassazione il committente deduceva: 1) violazione degli artt. 1667 e 1669 c.c., sostenendo che il riconoscimento dei gravi difetti nel 2011 aveva fatto decorrere solo la prescrizione decennale, senza termini decadenziali; 2) violazione dell’art. 132 c.p.c., per asserita motivazione contraddittoria e apparente, perché il Tribunale aveva da un lato descritto l’intervento del 2011 come riparatorio, ma dall’altro escluso un riconoscimento del vizio; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che il Tribunale non avesse correttamente valorizzato il documento prodotto che, a suo dire, provava sia il riconoscimento del vizio sia l’inefficacia dell’intervento riparatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il Tribunale aveva accertato in fatto che l’intervento del 2011 non integrava un riconoscimento del vizio da parte dell’appaltatore, né risultava provata l’assunzione di un autonomo impegno a eliminare i difetti; ha inoltre evidenziato che tale valutazione era insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale, qui non ravvisabile. Ha escluso la denunciata contraddittorietà della motivazione, osservando che il giudice di merito aveva sì parlato di intervento riparatore, ma gli aveva negato valore di riconoscimento, attribuendogli autonomia rispetto ai lavori del 2005. Ha infine respinto il terzo motivo perché mirava in sostanza a una rivalutazione del documento n. 5, operazione preclusa in sede di legittimità; ha anche escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Non sono state liquidate spese, perché l’intimato non ha svolto difese; è stato però dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera, accompagnato dall’impegno ad eliminarli, può far venir meno la necessità della denuncia e incidere sul regime di decadenza, ma nel caso concreto tale riconoscimento non è stato ritenuto provato.
Richiamato dal ricorrente come disciplina dei gravi difetti; la Corte non accoglie la tesi perché il giudice di merito ha escluso che l’intervento del 2011 valesse come riconoscimento idoneo a incidere sui termini.
art. 132, 2° co., n. 4, c.p.c.
La motivazione non è stata ritenuta apparente né affetta da irriducibile contraddizione; il percorso argomentativo, pur non lineare, era comprensibile.
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per la denuncia di violazione di legge, ma la doglianza viene respinta perché mira in realtà a sovvertire l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
Nel nuovo testo non è più configurabile il vizio di mera contraddittorietà della motivazione; rileva solo l’anomalia motivazionale nei limiti rigorosi indicati dalla giurisprudenza.
Non è stata ravvisata violazione, poiché la censura tendeva a contestare la valutazione delle risultanze documentali, non l’uso di prove non dedotte o il mancato rispetto delle regole sul riparto delle prove.
Non è stata ravvisata violazione, perché il ricorrente chiedeva in sostanza una nuova valutazione del documento prodotto, preclusa in cassazione.
Richiamato per la proposta di manifesta infondatezza del ricorso.
Richiamato per la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dà luogo all’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro di riferimento per l’ulteriore importo del contributo unificato dovuto in conseguenza del rigetto.
Massime di principio
- Il riconoscimento dei vizi dell’opera da parte dell’appaltatore produce effetti solo se risulta anche l’assunzione, espressa o tacita, di un impegno ad eliminarli; in tal caso può operare una nuova obbligazione di garanzia autonoma, soggetta al termine ordinario di prescrizione e non ai termini decadenziali della garanzia originaria.
- La qualificazione di un intervento successivo come "riconoscimento del vizio" è valutazione di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione essa è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale realmente rilevante, non mediante una diversa lettura delle risultanze probatorie.
- La denuncia di motivazione apparente o contraddittoria non è fondata quando la sentenza, pur con passaggi non perfettamente lineari, consenta di ricostruire l’iter logico seguito e non presenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere usate per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o documentale: il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito sulla attendibilità e decisività delle prove.
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