Cassazione Civile, Ordinanza n. 32327/2024 del 13/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La lite origina da un bonifico bancario effettuato nel 1997 da un padre in favore del figlio per un importo molto rilevante. Il disponente sosteneva poi che tale attribuzione fosse nulla come donazione diretta priva della forma dell'atto pubblico; in forza di ciò cedeva a una società il credito restitutorio verso il figlio, notificandone la cessione al debitore ceduto. La società cessionaria agiva per il pagamento del credito ceduto. In primo grado il Tribunale rigettava la domanda perché riteneva non provata la cessione, avendo dichiarato tardiva la produzione dell'originale dell'atto di cessione. In appello la decisione veniva riformata: la Corte territoriale riteneva sufficiente la notificazione della cessione sottoscritta dal cedente per provare la legittimazione attiva della cessionaria; poi qualificava il bonifico come donazione diretta, non come donazione indiretta, e quindi nulla per difetto di forma ex art. 782 c.c., con conseguente diritto alla restituzione. Il ricorrente per cassazione censurava: 1) la violazione degli artt. 1260 e 1264 c.c., sostenendo che la cessionaria non avesse provato né la cessione né la titolarità del credito per mancata produzione dell'atto di cessione; 2) ancora la violazione dell'art. 1264 c.c., sostenendo che la notifica della cessione non bastasse e che fosse sempre necessaria la produzione dell'atto; 3) omessa trattazione della richiesta di prove testimoniali volte a dimostrare che il bonifico fosse il corrispettivo di prestazioni professionali svolte per i genitori; 4) violazione degli artt. 782 e 1418 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare il versamento come donazione indiretta, soggetta alla disciplina dell'art. 809 c.c. e non alla forma solenne della donazione diretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, una volta prodotta la notificazione della cessione sottoscritta dal cedente, non era necessaria la produzione dell'atto di cessione per fondare la legittimazione attiva della cessionaria nei confronti del debitore ceduto, estraneo al rapporto cedente-cessionario; ha inoltre ritenuto che la prova del credito risultasse dai documenti valutati dalla Corte d'appello. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, non essendo stati indicati in modo puntuale gli atti e i capitoli di prova. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, confermando che il bonifico bancario integra, nel caso concreto, una donazione diretta e non una donazione indiretta; di conseguenza, il difetto della forma dell'atto pubblico comporta nullità ai sensi degli artt. 782 e 1418 c.c. La Corte ha disposto che non vi fosse statuizione sulle spese di legittimità per la mancata attività della intimata e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina la libera cedibilità del credito senza consenso del debitore ceduto; il debitore è estraneo al rapporto di cessione tra cedente e cessionario.
la cessione produce effetti verso il debitore dal momento dell'accettazione o della notificazione; la notificazione del cedente al debitore ceduto, se provata, esclude la necessità di ulteriori documenti ai fini della legittimazione attiva del cessionario verso il ceduto.
richiamato in relazione al limite di ammissibilità della prova testimoniale per valore della causa; la doglianza è stata però dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
la donazione diretta richiede l'atto pubblico a pena di nullità; nel caso concreto il bonifico è stato qualificato come donazione diretta e quindi nullo per difetto di forma.
richiamato dal ricorrente per sostenere la natura di donazione indiretta; la Corte lo ha ritenuto non applicabile al caso perché il versamento con bonifico non integrava una donazione indiretta.
la nullità della donazione deriva dalla violazione della forma prescritta dall'art. 782 c.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per i motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma invocata per il vizio di omessa trattazione; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
richiamato nel riepilogo dei fatti per il termine oltre il quale la produzione documentale è stata ritenuta tardiva in primo grado.
richiamato per la mancata presentazione di memorie.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di cessione del credito, la notificazione al debitore ceduto sottoscritta dal cedente può essere sufficiente a fondare la legittimazione attiva del cessionario verso il debitore, senza necessità di produrre in giudizio l'atto di cessione, quando il debitore sia estraneo al rapporto interno tra cedente e cessionario.
- Il debitore ceduto non può paralizzare la pretesa del cessionario invocando la mancata produzione dell'atto di cessione, se la cessione gli è stata notificata in modo idoneo e la prova del credito risulta aliunde dai documenti acquisiti al processo.
- Il bonifico bancario disposto con finalità liberale, ove realizzi un immediato arricchimento del destinatario con correlativo impoverimento del disponente e sia sorretto da animus donandi, può integrare una donazione diretta, non una donazione indiretta.
- La donazione diretta è soggetta alla forma dell'atto pubblico a pena di nullità; se tale forma manca, l'attribuzione è nulla e sorge il diritto alla restituzione di quanto trasferito.
- La qualificazione come donazione indiretta richiede la presenza di un diverso negozio tipico utilizzato come mezzo per realizzare la liberalità; un mero bonifico, di per sé, non basta a configurarla.
- La censura per omessa trattazione di istanze istruttorie deve essere specifica e autosufficiente, con puntuale indicazione degli atti processuali rilevanti e del contenuto dei capitoli di prova; in difetto, il motivo è inammissibile.
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