Ordinanza n. 4060/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento di non ammissione della ricorrente alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2024 - reso dalla I Commissione esaminatrice presso la Corte d'appello di -OMISSIS- con verbale redatto in data 7 febbraio 2025, n° -OMISSIS-; - se pubblicato, dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e di ogni altro atto connesso ivi compreso il verbale redatto in data 5 dicembre 2024, con cui la Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia ha indicato i criteri di valutazione nonché la procedura da seguire durante le operazioni di correzione degli elaborati per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2024; - dei verbali delle riunioni plenarie delle Sottocommissioni Esami Avvocato - sessione 2024 - presso le Corti di Appello di -OMISSIS- e -OMISSIS- nella parte in cui queste ultime, in violazione di legge, non risultano legittimamente composte - numericamente ed organicamente - nonché nella parte in cui non procedono al congruo rimescolamento delle buste contenenti gli elaborati dei candidati, ma assegnano questi ultimi alle Sottocommissioni secondo il criterio spurio ed arbitrario della “progressione numerica”; - di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o comunque connesso ed in ogni caso lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente. e per l'adozione delle misure cautelari volte ad ottenere la ricorrezione dell'elaborato dinanzi ad una diversa Sottocommissione d'esame istituita presso la Corte d'appello di -OMISSIS- e/o altra Corte d'appello individuata, nel rispetto delle garanzie di anonimato nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ricorrezione dell'elaborato dell'odierna ricorrente nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento dei danni subiti e subendi, con interessi e rivalutazione, come per legge anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6-quater, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 che ha prorogato, anche per la sessione 2024, l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247 nonché, ove occorra, previo sollevamento della questione pregiudiziale dinanzi alla CGUE e/o previa disapplicazione delle norme interne contrastanti con il diritto europeo con riferimento ad una normativa nazionale che consente, per l'accesso a professioni regolamentate, l'adozione di provvedimenti di esclusione non accompagnati da una motivazione sufficiente a far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dalla Commissione esaminatrice, e che non consentono né al candidato di comprendere le ragioni del diniego, né al giudice naturale di esercitare un adeguato ed effettivo sindacato successivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense, unitamente agli atti della procedura, contestando anche la composizione delle sottocommissioni, il mancato rimescolamento delle buste contenenti gli elaborati e l'assegnazione secondo il criterio della progressione numerica. Ha chiesto la ricorrezione dell'elaborato da parte di una diversa sottocommissione, il risarcimento in forma specifica o per equivalente e, ove occorrente, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6-quater, del d.l. n. 215/2023, convertito dalla l. n. 18/2024, relativo al differimento dell'entrata in vigore della disciplina dell'esame. Il giudizio concerne una questione di diritto analoga a quella già rimessa alla Corte costituzionale nel diverso procedimento R.G. n. 1509/2025.
La decisione
Il Tribunale non ha ancora deciso la domanda principale né ha adottato le misure cautelari richieste. Ha rilevato che, dovendo applicare nel presente giudizio le medesime disposizioni oggetto dell'incidente di costituzionalità già sollevato nel procedimento R.G. n. 1509/2025, occorre valutare una sospensione impropria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Prima di decidere, ha disposto il contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alle parti venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla prospettata sospensione e sulla possibilità di interloquire davanti alla Corte costituzionale. La decisione è stata riservata alla scadenza del termine. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Norme richiamate
art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215
nella parte in cui dispone il differimento dell'entrata in vigore, anche per la sessione 2024 dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, della disciplina richiamata nell'ordinanza
La disposizione è indicata come norma della cui legittimità costituzionale il Tribunale ha già dubitato in un giudizio analogo, per possibile contrasto con l'art. 3 Cost.
art. 1 l. 23 febbraio 2024, n. 18
ha disposto la conversione del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215
La norma di conversione è richiamata quale disposizione da applicare congiuntamente alla previsione del decreto-legge oggetto dell'incidente di costituzionalità.
art. 3 Cost.
Nel giudizio analogo, la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sul differimento dell'entrata in vigore della disciplina dell'esame è stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata per possibile contrasto con il principio di uguaglianza.
È la base normativa della sospensione del giudizio e della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale nell'incidente di costituzionalità già sollevato.
È richiamato quale fondamento della possibile sospensione impropria del giudizio in presenza di una questione analoga già sottoposta alla Corte costituzionale.
Impone, secondo l'ordinanza, di assicurare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, compresa la prospettata sospensione impropria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento della tutela dei dati identificativi della ricorrente.
Massime di principio
- Quando un giudizio amministrativo dipende dall'applicazione di disposizioni già sottoposte alla Corte costituzionale in un diverso giudizio su questione analoga, il giudice può valutare la sospensione impropria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma deve previamente instaurare il contraddittorio sulla questione.
- La sospensione impropria deve essere disposta previo contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; alle parti deve essere consentito di manifestare l'eventuale interesse a interloquire davanti alla Corte costituzionale, anche alla luce delle regole che ammettono l'intervento di soggetti parti di un diverso giudizio portatori di interessi analoghi o connessi.
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