Sentenza del 03/06/2020 n. 1034 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Riscossione - Cartella di pagamento - Sanzioni calcolate preventivamente dall'Agenzia delle entrate ed iscritte a ruolo - Assenza di indicazione delle modalità di calcolo - Legittimazione passiva dell' Agenzia entrate riscossione - Non sussiste - Legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
B.A. ha contestato la cartella di pagamento relativa a IRPEF e IVA 2009, emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione, lamentando in particolare che gli interessi richiesti, pari a 11.493,39 euro, non fossero accompagnati dall’indicazione dei criteri e delle modalità di calcolo, con conseguente impossibilità di verificare la pretesa e di difendersi. La CTP di Taranto aveva accolto il ricorso limitatamente agli interessi. In appello, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto la sufficiente motivazione della cartella e la correttezza del calcolo; Equitalia Sud ha invece contestato la propria condanna alle spese, affermando di aver riportato in cartella, senza determinarli autonomamente, gli interessi iscritti a ruolo dall’Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Commissione ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate: gli interessi sono stati annullati perché la cartella non esplicitava il criterio di quantificazione, mentre la restante pretesa tributaria è rimasta ferma. Ha accolto l’appello di Equitalia Sud, dichiarandone il difetto di legittimazione passiva rispetto agli interessi precalcolati e iscritti a ruolo dall’Agenzia delle Entrate e stabilendo che non erano dovute da Equitalia le spese del primo grado. Ha compensato le spese del grado d’appello. La CTP di Taranto, con sentenza n. 205 del 9 luglio 2014, depositata il 21 gennaio 2015, aveva annullato la cartella soltanto per 11.493,39 euro di interessi e condannato Equitalia alle spese, liquidate in 250 euro oltre IVA e contributo previdenziale.
Norme richiamate
Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Quanto deciso dai primi giudici viene sostanzialmente confermato, eccetto per la posizione di Equitalia Sud Spa per la quale si riconosce che la cartella inviata soddisfa i requisiti di cui all'art. 25 del DPR 602/73 e la richiesta di interessi esposta rinveniva dal ruolo, cioè era stata precalcolata dall'Agenzia delle Entrate.
La cartella è stata ritenuta conforme ai requisiti formali dell’art. 25; ciò non ha tuttavia impedito l’annullamento degli interessi, perché la motivazione non permetteva di comprenderne e verificare il calcolo.
Art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il criterio utilizzato per la loro individuazione e quantificazione deve essere esplicitato e portato a conoscenza del contribuente perché lo stesso dev'essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi medesimi.
La richiesta degli interessi deve rendere conoscibile il criterio concretamente utilizzato per determinarli: il richiamo alla norma che ne consente il calcolo non basta se il contribuente non può ricostruire l’importo e controllarne la correttezza.
Art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La disposizione è indicata come base del controllo automatizzato da cui deriva la cartella. La decisione non ha escluso la validità della restante pretesa derivante dal controllo, ma ha annullato esclusivamente gli interessi non adeguatamente motivati.
Art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disposizione è richiamata quale base del controllo automatizzato relativo all’IVA; l’insufficiente indicazione dei criteri di calcolo incide sugli interessi, non sul resto della pretesa tributaria.
Massime di principio
- Se una cartella espone interessi già calcolati e iscritti a ruolo dall’Agenzia delle Entrate, senza che l’agente della riscossione ne abbia determinato autonomamente l’importo, la legittimazione passiva sulla contestazione del calcolo compete all’Agenzia delle Entrate, non all’agente della riscossione che si limita a riportare la somma in cartella.
- La cartella deve consentire al contribuente di comprendere e verificare il criterio concreto con cui sono stati quantificati gli interessi. La mera indicazione della norma applicabile o dell’importo complessivo non è sufficiente se non permette di ricostruire il calcolo.
- Un vizio di motivazione relativo ai soli interessi comporta, di regola, l’annullamento della sola componente degli interessi, senza travolgere il resto della pretesa tributaria quando questo sia autonomamente valido.
- Nel valutare chi debba rispondere della contestazione occorre distinguere tra l’ente che forma e iscrive a ruolo la pretesa e il soggetto incaricato della sua riscossione: la responsabilità segue l’attività cui si riferisce concretamente il vizio.
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