Sentenza del 03/06/2020 n. 393 - Comm. Trib. Prov. Torino
L'impianto di depurazione a cielo aperto non può essere considerato "opificio" e accatasto D, ma correttamente in E/3.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa riclassificazione nel gruppo D è stata ritenuta non corretta: l’impianto, per caratteristiche e destinazione a un’attività di pubblico interesse, può essere legittimamente censito in categoria E/3. La proprietà privata non impedisce tale classificazione quando la destinazione dell’immobile risponde a speciali esigenze pubbliche. Il testo fornito non indica gli estremi del provvedimento, il giudice e il grado, né le statuizioni sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la riclassificazione di un impianto di depurazione a cielo aperto, già censito nel gruppo E, come opificio appartenente al gruppo D. L’impianto comprendeva strutture funzionali al servizio di depurazione, tra cui pozzetto di sfioro, sollevamento e vasche di sedimentazione e ossidazione, ed era di proprietà privata ma destinato a un’attività di pubblico interesse. La controversia riguardava la distinzione tra gli immobili del gruppo D, caratterizzati da specifiche strutture destinate ad attività produttive o lucrative, e quelli del gruppo E, destinati a speciali esigenze pubbliche.
Norme richiamate
È il riferimento normativo citato nel testo in relazione alla classificazione catastale. Il materiale fornito non riporta una specifica disposizione né un passaggio motivazionale che consenta di precisarne ulteriormente l’interpretazione.
Massime di principio
- La classificazione catastale va determinata considerando le caratteristiche concrete dell’immobile e la sua destinazione funzionale, non soltanto la natura pubblica o privata del proprietario.
- Un impianto destinato a un servizio di pubblico interesse può rientrare in E/3 quando presenta una particolare destinazione per speciali esigenze pubbliche; non diventa automaticamente un opificio del gruppo D per il solo fatto di essere un impianto tecnicamente complesso.
- Il gruppo D è riferibile a immobili con caratteristiche strutturali specifiche connesse a destinazioni produttive o lucrative; il gruppo E riguarda invece particolari edifici e spazi attrezzati destinati a esigenze pubbliche e non riconducibili alla normale logica commerciale o industriale.
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