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Sentenza

Sentenza del 03/06/2020 n. 198 - Comm. Trib. Prov. Genova

Riscossione e misure cautelari - società cancellata dal registro delle imprese - avviso di intimazione emesso nei confronti del socio - art. 2495 c.c. - art. 36, D.P.R. n. 602/73

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento che gli chiedeva personalmente somme riferite alla società, derivanti dall’avviso di accertamento per il 2011 e dalla sentenza della CTR della Liguria n. 24/3/2019. Gli importi richiesti erano € 4.801,67 per IVA, € 10.265,00 per IRES, € 1.486,67 per IRAP e € 11.271,01 per sanzioni. Ha contestato, in particolare, l’assenza di un atto motivato emesso nei suoi confronti che accertasse i presupposti della responsabilità del socio, la nullità della notifica alla società estinta e l’inopponibilità degli atti emessi nel giudizio riguardante la società. Ha inoltre dedotto difetto di motivazione e di legittimazione passiva, violazioni degli artt. 7 L. 212/2000, 3 L. 241/1990, 29 D.L. 78/2010, 2909 c.c. e 28 D.Lgs. 175/2014, insussistenza della responsabilità ex artt. 2495 c.c. e 36 D.P.R. 602/1973 e illegittimità delle sanzioni ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 472/1997. L’Ufficio ha sostenuto che non occorresse un distinto atto impositivo per il socio e ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha accolto il ricorso e annullato l’intimazione impugnata. Ha ritenuto nulla la notifica tentata alla società oltre un anno dalla cancellazione e con modalità non conformi all’art. 145 c.p.c.; ha inoltre affermato che l’intimazione non poteva trasferire automaticamente al socio il debito della società né sostituire l’atto motivato, diretto al socio, richiesto dall’art. 36, comma 5, D.P.R. 602/1973. L’accoglimento di tali rilievi è stato ritenuto decisivo e assorbente, perciò gli altri motivi non sono stati esaminati nel merito. Spese di giudizio compensate.

Norme richiamate

  • Art. 36, comma 5, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il comma 5 dell'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973, però è chiaro nel richiedere uno specifico atto motivato per agire infatti, dispone che "la responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del D. P.R. 29 settembre 1973, n. 600".

    La responsabilità del socio o del liquidatore per debiti tributari della società estinta deve essere accertata dall’Ufficio con un provvedimento motivato e notificato al soggetto cui la responsabilità viene attribuita. La sola intimazione o iscrizione a ruolo relativa al debito societario non basta a giustificarne il trasferimento.

  • Art. 2495 c.c.

    Conseguentemente, l'Amministrazione finanziaria può rivolgersi direttamente ai soci dimostrando o comunque sostenendo il presupposto della responsabilità di questi.

    La cancellazione della società può comportare il subentro dei soci nei rapporti passivi, ma non determina da sola una responsabilità personale automatica: l’Amministrazione deve individuare e sostenere i presupposti che la fondano, nei limiti previsti dalla norma.

  • Artt. 145 e 140 c.p.c.

    Tale notifica è quindi nulla perché l'art. 145 cpc, norma di riferimento, per le notifiche alle persone giuridiche, non esclude il ricorso all'art. 140 cpc e addirittura ammette anche l'utilizzo dell'art. 143 cpc, ma in forma residuale, ovvero quando la notificazione alla società sia diventata impossibile e bisogna far ricorso alla notifica tramite legale rappresentante. Solo nei confronti di quest'ultimo si può procedere ex art. 140 o 143 cpc.

    Per la decisione, la notificazione a una persona giuridica non può essere eseguita direttamente con le modalità dell’art. 140 c.p.c.; quando la notifica alla società sia impossibile, le forme residuali richiamate devono essere utilizzate nei confronti del legale rappresentante. La notifica diretta alla società effettuata in modo difforme è stata ritenuta nulla.

Massime di principio

  • Il debito tributario di una società estinta non può essere richiesto automaticamente a un ex socio per il solo fatto che questi abbia rivestito tale qualità. Occorre accertare i presupposti della responsabilità personale e, secondo la decisione, adottare un atto motivato diretto al socio.
  • Un’intimazione di pagamento fondata su atti emessi nei confronti della società non sostituisce l’atto che deve spiegare perché il debito societario sia imputabile al socio o al liquidatore.
  • La notifica degli atti alla società cancellata deve rispettare le regole applicabili alle persone giuridiche e i termini rilevanti. Una notifica tardiva o svolta con modalità non consentite può essere dichiarata nulla.
  • Quando il giudice accoglie un motivo decisivo e assorbente, gli ulteriori motivi possono restare senza esame nel merito: non vanno quindi considerati accolti o rigettati autonomamente.

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