Sentenza del 03/06/2020 n. 389 - Comm. Trib. Prov. Torino
Sanzioni in presenza di tardiva/omessa dichiarazione ai fini IVA imputabile al professionista incaricato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha sostenuto che la dichiarazione IVA non era stata presentata nei termini per inadempienze del professionista incaricato e che, pertanto, non gli fossero imputabili le sanzioni. La controversia riguarda anche l’applicabilità dell’art. 2, comma 8, del d.P.R. 322/1998 e della tutela prevista dall’art. 1 della legge 423/1995 quando il contribuente abbia promosso un procedimento penale contro il professionista infedele.
La decisione
La mancata presentazione della dichiarazione entro il termine previsto dall’art. 2, comma 1, del d.P.R. 322/1998 non esonera di per sé il contribuente dalla responsabilità sanzionatoria, poiché resta rilevante il suo dovere di vigilare sull’operato dell’incaricato. L’art. 2, comma 8, relativo all’integrazione o correzione di dichiarazioni già presentate, non si applica a una dichiarazione mai depositata. Tuttavia, se il contribuente ha attivato un procedimento penale contro il professionista, opera la sospensione cautelare delle sanzioni prevista dall’art. 1 della legge 423/1995; le sanzioni non sono dovute se nel procedimento penale è riconosciuta la responsabilità del professionista. Il testo fornito non indica gli estremi della sentenza, l’esito processuale puntuale, le spese o eventuali importi.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, d.P.R. 322/1998
Una dichiarazione ai fini IVA non presentata nei termini di cui all'art.2 c. 1 d.P.R. 322/1998 per inadempienze del professionista incaricato non esime il soggetto passivo dalle responsabilità (sanzioni) connesse alla mancata vigilanza
L’incarico a un professionista non libera automaticamente il contribuente dall’obbligo di vigilare sull’adempimento e dalle conseguenti sanzioni per la dichiarazione omessa.
Art. 2, comma 8, d.P.R. 322/1998
non può essere invocata l'applicazione dell'art.2 c. 8 d.P.R. 322/1998 riguardante il medesimo in caso di integrazione o correzione di dichiarazioni già depositate.
La disciplina dell’integrazione o correzione riguarda dichiarazioni già presentate e non si estende alla dichiarazione mai depositata.
Se però il soggetto passivo ha provveduto ad attivare un procedimento penale nei confronti del professionista infedele si applica, in punto sanzioni, la sospensione cautelare di cui all'art. 1 L. 423/1995 e le medesime non sono dovute se nella causa penale viene riconosciuta la responsabilità del professionista.
La promozione del procedimento penale contro il professionista infedele consente la sospensione cautelare delle sanzioni; se il procedimento accerta la responsabilità del professionista, le sanzioni non sono dovute.
Art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997
La disposizione è indicata nel testo come pertinente alla materia sanzionatoria, ma il materiale fornito non ne riporta l’applicazione o l’interpretazione specifica.
Massime di principio
- Affidare gli adempimenti fiscali a un professionista non trasferisce automaticamente su quest’ultimo la responsabilità del contribuente: è necessario vigilare che la dichiarazione sia stata effettivamente trasmessa.
- La disciplina che permette di integrare o correggere una dichiarazione presuppone che una dichiarazione sia già stata presentata; non sana l’omessa presentazione.
- Quando l’omissione dipende da un professionista infedele, l’attivazione del procedimento penale nei suoi confronti può consentire la sospensione cautelare delle sanzioni. La non debenza definitiva dipende dall’accertamento della responsabilità del professionista in sede penale.
Testo integrale
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