Sentenza del 03/06/2020 n. 353 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Ufficio impugnava la sentenza n. 83/3/2017 della CTP di Lucca, che aveva annullato l’avviso di liquidazione notificato l’8 gennaio 2016. Sosteneva che le cessioni di quote del 22 ottobre 2012, dell’11 dicembre 2012 e del 21 novembre 2013, considerate unitariamente ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 131/1986, celassero una cessione d’azienda: le partecipazioni della I. V. s.r.l. erano state trasferite dai genitori al figlio, che era divenuto socio unico, e la società deteneva l’immobile e le attività di affittacamere e macelleria. L’avviso, rivolto ai coobbligati in solido, liquidava complessivamente 1.164,32 euro, inclusi interessi e sanzioni. I contribuenti avevano contestato in primo grado l’assenza di prova dell’elusione e sostenuto che le operazioni rispondessero a esigenze familiari e avessero autonome ragioni economiche.
La decisione
La CTR di Firenze, con decisione del 16 dicembre 2019, ha respinto l’appello dell’Ufficio e confermato l’esito favorevole ai contribuenti della sentenza della CTP di Lucca. Ha ritenuto insufficiente la mera sequenza delle operazioni a dimostrare un disegno elusivo o a giustificare la riqualificazione in cessione d’azienda: l’Ufficio non aveva provato adeguatamente il carattere abusivo degli atti, che si erano svolti tra il 2012 e il 2013, né l’asserito trasferimento diretto al figlio della titolarità dei beni aziendali, rimasti di proprietà della società, soggetto distinto dai soci. Ha inoltre considerato plausibile che le operazioni avessero una propria funzione economico-sociale e fossero legate all’evoluzione degli interessi familiari. Nessuna statuizione sulle spese d’appello, poiché gli appellati non si erano costituiti.
Norme richiamate
Art. 20 del DPR n. 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro)
La semplice constatazione degli atti in questione allora, non appare affatto significativa "de plano'', come sostiene l'Ufficio, della elusione fiscale o comunque giustificativa della riqualificazione della sostanza della operazione a fronte della "forma apparente" di cui parla l'art. 20 TUR.
La norma consente di qualificare gli atti in base alla loro sostanza, ma la mera successione di cessioni di quote e il trasferimento del controllo societario non bastano, da soli, a dimostrare che l’operazione sia una cessione d’azienda o abbia carattere elusivo. La riqualificazione deve essere sostenuta da elementi concreti e da una valutazione adeguata dell’operazione.
Massime di principio
- La cessione della totalità delle quote di una società non equivale automaticamente, ai fini dell’imposta di registro, a una cessione d’azienda: i beni aziendali restano intestati alla società, soggetto giuridico distinto dai suoi soci.
- Per riqualificare più atti collegati come un’unica operazione elusiva non è sufficiente elencarli o rilevare che il controllo societario è passato a un nuovo titolare. L’Amministrazione deve fornire elementi concreti che dimostrino il disegno elusivo e giustifichino la diversa qualificazione.
- Quando gli atti si sviluppano in un arco temporale significativo, la loro lettura unitaria richiede particolare cautela: occorre collegare i dati oggettivi all’intento elusivo e al vantaggio fiscale, senza presumere che le operazioni siano state preordinate a un unico scopo.
- Una sequenza di atti può mantenere una propria funzione economico-sociale anche se produce un vantaggio fiscale; la presenza di tale vantaggio, da sola, non rende l’operazione abusiva.
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