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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33463/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento/liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha richiesto l’imposta di registro, in misura fissa ex nota II dell’art. 8 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, su un decreto ingiuntivo emesso per il recupero di somme dovute in base a un’operazione di finanziamento. L’Ufficio ha ritenuto che nel decreto fosse enunciato un atto ulteriore, cioè il contratto di finanziamento, soggetto a tassazione per enunciazione; nel ricorso per cassazione ha poi sostenuto, in sintesi, che la CTR aveva motivato solo apparentemente, che vi era giudicato interno su parte della decisione di primo grado, che il ricorso monitorio richiamava comunque gli elementi essenziali del finanziamento e della cessione del credito, che l’enunciazione poteva riguardare anche la cessione del credito e che, in ogni caso, avrebbe dovuto operare il principio di alternatività IVA/registro. La società intimata non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, e ha rigettato il primo, il quinto e il sesto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi alla tassazione per enunciazione del ricorso per decreto ingiuntivo e alla necessità di verificare correttamente, nel caso di cessione del credito, quali atti debbano essere enunciati ai fini dell’art. 22 d.P.R. n. 131/1986; ha invece escluso la motivazione apparente, la violazione del giudicato dedotta in via ipotetica, l’operatività del principio di alternatività IVA/registro al di fuori dei limiti del petitum e la pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la CTR si era limitata ad accogliere il motivo di appello sull’insussistenza dell’enunciazione.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    motivo di ricorso per motivazione apparente

    La motivazione della sentenza non era meramente apparente, perché, pur essendo sintetica, consentiva di ricostruire l'iter logico-argomentativo seguito dal giudice.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992, n. 4

    motivo di ricorso per motivazione apparente

    L'obbligo motivazionale del giudice tributario si considera assolto anche con una motivazione essenziale e concisa, se comunque intellegibile.

  • art. 22 d.P.R. n. 131/1986

    tassazione per enunciazione

    L'enunciazione è rilevante ai fini dell'imposta di registro; nel caso del decreto ingiuntivo il ricorso per ingiunzione integra il provvedimento, sicché le enunciazioni contenute nel ricorso e richiamate per relationem assumono rilievo fiscale.

  • art. 2909 c.c.

    La censura sul giudicato era formulata in termini ipotetici ed è stata ritenuta assorbita rispetto ai motivi fondati.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul giudicato

    Norma richiamata nel motivo, senza autonoma decisione specifica nel dispositivo, in quanto la censura è stata assorbita.

  • artt. 49, 50 e 51 c.p.c.

    richiamati nel motivo sul giudicato

    Norme richiamate nel motivo, senza autonoma decisione specifica nel dispositivo, in quanto la censura è stata assorbita.

  • artt. 1260 c.c. e seguenti

    Nel caso di cessione del credito, l'enunciazione deve investire anche gli atti da cui deriva la modificazione del lato attivo del rapporto, al fine di verificare il requisito dell'identità delle parti.

  • art. 1265 c.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina della cessione del credito e ai suoi effetti nei confronti del debitore e dei terzi.

  • artt. 37 e 40 d.P.R. n. 131/1986

    alternatività IVA/registro

    Il principio di alternatività IVA/registro opera in base al contenuto dell'atto impositivo e non può essere rimodulato dal giudice oltre i limiti della domanda e della censura proposta.

  • art. 8 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986

    imposta in misura fissa sugli atti giudiziari

    Richiamato quale base della tassazione del decreto ingiuntivo in misura fissa, in collegamento con il regime di alternatività IVA/registro.

  • art. 3 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel motivo sul regime IVA

    Norma richiamata per sostenere la soggezione ad IVA dell'operazione sottostante, ma la censura è stata respinta nei limiti in cui pretendeva una diversa qualificazione ultra petita.

  • art. 10 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel motivo sul regime IVA

    Norma richiamata nel quadro della dedotta alternatività IVA/registro, senza accoglimento della censura sul punto.

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo sul regime probatorio

    Richiamato nel quinto motivo, ma la censura è stata respinta perché la CTR non poteva superare i limiti del thema decidendum.

  • art. 112 c.p.c.

    corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Non vi è stata violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la CTR si è pronunciata sul motivo di appello effettivamente dedotto, limitato all'insussistenza dell'enunciazione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel sesto motivo

    La censura è stata respinta, non essendosi la CTR pronunciata su un fatto non contestato in modo incompatibile con le allegazioni di parte.

Massime di principio

  • La motivazione di una sentenza non è nulla per mera sinteticità: il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando l'iter logico-argomentativo sia del tutto incomprensibile o manchi in modo assoluto, non quando la decisione sia concisa ma intellegibile.
  • Nel contenzioso sull'imposta di registro per enunciazione, il ricorso per decreto ingiuntivo integra il provvedimento monitorio e le enunciazioni contenute nell'atto di ricorso, richiamate per relationem, possono rilevare fiscalmente ai fini dell'art. 22 d.P.R. n. 131/1986.
  • Quando l'atto enunciato è collegato a una cessione del credito, l'accertamento sulla tassazione per enunciazione deve considerare non solo il contratto fonte del credito, ma anche gli atti che hanno modificato il lato attivo del rapporto, per verificare correttamente l'identità delle parti richiesta dalla norma.
  • Il giudice non può estendere la decisione oltre il petitum e i motivi effettivamente dedotti: il principio di alternatività IVA/registro non può essere rimodulato in via officiosa oltre i limiti del thema decidendum.
  • La censura di violazione del giudicato richiede un preciso aggancio al capo di decisione effettivamente passato in giudicato; una deduzione formulata in termini ipotetici non è idonea a fondare la cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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