Cassazione Civile, Ordinanza n. 18480/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di lavoro a termine stipulato tra le parti e poi dichiarato nullo in parte qua dalla Corte d'appello, con conversione del rapporto a tempo indeterminato dal 1 giugno 2001 per mancata prova del rispetto della clausola di contingentamento. La Corte territoriale, in sede di rinvio, ha inoltre liquidato in favore della lavoratrice un'indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183/2010 pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e ha compensato integralmente le spese di lite. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha censurato: (i) la determinazione dell'indennità sulla base di una valutazione ritenuta meramente equitativa e dunque, secondo la ricorrente, illegittima perché al di fuori dei casi previsti dalla legge; (ii) la quantificazione in misura irrisoria di 2,5 mensilità, assumendo che la Corte d'appello avesse considerato solo alcuni dei criteri legali senza valutare tutti i parametri dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 richiamante l'art. 8 l. n. 604/1966; (iii) la medesima statuizione anche sotto il profilo del vizio motivazionale; (iv) la compensazione totale delle spese, ritenuta illogica e priva di adeguata motivazione; (v) l'ulteriore difetto di motivazione sulla compensazione delle spese. La società resistente ha depositato controricorso tardivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la determinazione, tra minimo e massimo, dell'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 spetta al giudice di merito ed è censurabile solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria; nella specie la motivazione della Corte d'appello è stata giudicata sufficiente, e il richiamo all'"equità" è stato inteso come espressione del prudente apprezzamento del giudice, non come esercizio di equità extra legem. Sono stati respinti anche i motivi sulle spese, poiché nel regime applicabile la compensazione totale per giusti motivi è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia palesemente illogica o contraddittoria; la formula adottata dalla Corte territoriale, centrata sulla particolarità della questione trattata, è stata ritenuta sufficiente. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata perché il controricorso era tardivo. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
Nei casi di conversione del contratto a termine, l'indennità va determinata dal giudice di merito entro i limiti minimi e massimi previsti dalla norma, tenendo conto dei criteri richiamati dall'art. 8 l. n. 604/1966.
Costituisce parametro per la quantificazione dell'indennità ex art. 32 l. n. 183/2010, richiamando criteri valutativi rimessi al prudente apprezzamento del giudice.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla liquidazione equitativa dell'indennità, ma ritenuti non decisivi rispetto al potere valutativo del giudice di merito.
Richiamati per contestare la valutazione delle prove e dei criteri di liquidazione, ma la Corte ha escluso vizi riconducibili a tali norme.
La denuncia di violazione della regola della soccombenza è scrutinabile in cassazione solo se le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa.
Nel regime ratione temporis applicabile, la compensazione totale o parziale per giusti motivi rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e richiede motivazione desumibile dal complesso della decisione.
Richiamato per denunciare asserita motivazione apparente sulla compensazione delle spese, censura respinta perché la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
Richiamato dalla ricorrente per il difetto di motivazione sulla compensazione delle spese.
Invocato per censurare la motivazione sulla liquidazione dell'indennità; la Corte non ha ravvisato il vizio motivazionale.
Norma sul procedimento camerale richiamata nel provvedimento di fissazione e nella trattazione del ricorso.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha modificato il regime dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
art. 2, comma 1, l. n. 263 del 2005
Richiamata per delimitare il regime processuale delle spese applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- Nel contenzioso sul contratto a termine convertito, la misura dell'indennità ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 è rimessa al giudice di merito entro la forbice legale e la censura in cassazione è ammissibile solo se la motivazione manchi o sia illogica o contraddittoria.
- Il riferimento del giudice di merito all'"equità" nella liquidazione dell'indennità non integra di per sé un giudizio di equità extra legem, ma può indicare il prudente apprezzamento nella valutazione complessiva dei criteri legali.
- La contestazione della quantificazione dell'indennità non può risolversi in una diversa lettura del merito, se la sentenza impugnata ha considerato i parametri normativi e ha espresso una motivazione non apparente.
- Nel regime previgente alla riforma del 2005, la compensazione delle spese per giusti motivi è espressione di discrezionalità del giudice di merito e la relativa motivazione può risultare anche dal complesso della decisione, senza necessità di un'autonoma e separata esplicitazione.
- La censura per violazione dell'art. 91 c.p.c. è proponibile in cassazione solo quando le spese siano state poste a carico della parte integralmente vittoriosa; altrimenti la doglianza investe valutazioni discrezionali sulle spese, sindacabili solo nei limiti della motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.
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