Cassazione Civile, Ordinanza n. 21213/2021 del 23/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La cittadina straniera aveva impugnato per cassazione il decreto del Giudice di pace di Roma che aveva convalidato il provvedimento del questore di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione, emesso dopo un decreto prefettizio di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera. Con l'unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 5, 13 e 14 del d.lgs. 286/1998 ex art. 360, n. 3, c.p.c., sosteneva che il giudice della convalida avrebbe dovuto estendere il controllo anche al merito dell'atto in presenza di un provvedimento "manifestamente arbitrario"; assumeva che il decreto di espulsione fosse illegittimo perché adottato solo due giorni dopo l'ingresso in Italia, quindi prima della scadenza del termine di novanta giorni del visto e prima della scadenza del termine di otto giorni per la dichiarazione di presenza sul territorio nazionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha rilevato che il provvedimento impugnato era il decreto di convalida del trattenimento, cioè un atto relativo all'esecuzione dell'espulsione, mentre il motivo di ricorso si dirigeva esclusivamente contro la legittimità del decreto prefettizio di espulsione. La censura, quindi, non attingeva il provvedimento effettivamente impugnato. Inoltre, la Corte ha richiamato il principio per cui eventuali difformità nell'esecuzione dell'espulsione possono rilevare nel sindacato sulla convalida dell'accompagnamento o del trattenimento, ma non incidono sulla legittimità del decreto di espulsione, che va valutata solo ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. 286/1998. Nessuna statuizione sulle spese, per la mancata difesa dell'intimato. Disposto altresì l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
indica il vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso, ma la censura è stata ritenuta inidonea perché riferita a un provvedimento diverso da quello impugnato.
artt. 5, 13 e 14 d.lgs. 286/1998
le disposizioni sono state invocate dalla ricorrente; la Corte ha evidenziato che la legittimità del decreto di espulsione si valuta solo alla luce dell'art. 13, comma 2, mentre le regole di esecuzione incidono sulla convalida del trattenimento o dell'accompagnamento.
art. 13, comma 5, d.lgs. 286/1998
le regole sull'esecuzione dell'espulsione non incidono sulla legittimità del decreto prefettizio di espulsione, ma possono rilevare nella fase di convalida dell'esecuzione.
art. 13, comma 2, d.lgs. 286/1998
costituisce l'unico parametro di legittimità del decreto di espulsione amministrativa.
art. 1 legge 69/2007
richiamato dalla ricorrente per sostenere che non era ancora decorso il termine per la dichiarazione di presenza; la Corte non ha esaminato il merito di tale deduzione per l'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro il decreto di convalida del trattenimento dello straniero, la censura deve investire il provvedimento effettivamente impugnato; è inammissibile il motivo che attacchi soltanto un atto diverso, quale il decreto prefettizio di espulsione.
- La legittimità del decreto di espulsione amministrativa va valutata sulla base dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 2, del d.lgs. 286/1998; le regole concernenti le modalità di esecuzione dell'espulsione non incidono su tale legittimità, ma possono essere scrutinati nella fase di convalida del trattenimento o dell'accompagnamento alla frontiera.
- Il sindacato del giudice della convalida ha ad oggetto l'atto di esecuzione dell'espulsione e non può trasformarsi in una valutazione della validità del titolo espulsivo, se non nei limiti in cui il motivo colpisca direttamente il provvedimento sottoposto a controllo.
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