Cassazione Penale, Sentenza n. 1576/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Palermo (22/12/2020) con cinque motivi: (1) l'appello proposto dal Pubblico Ministero sarebbe inammissibile perché, per l'art. 593 c.p.p., il Ministero non può appellare la sentenza di cui trattasi (mancata acquisizione dei presupposti e assenza di acquiescenza del Procuratore della Repubblica/avocazione ai sensi dell'art. 593-bis); (2) la Corte d'Appello, nel subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, avrebbe ecceduto la propria potestà decidendi rispetto ai limiti dell'appello; (3) mancata effettuazione del giudizio prognostico ex art. 164 c.p.; (4) vizio di motivazione e mancata considerazione di documentazione prodotta dalla difesa (rettifica di concessione edilizia in sanatoria) su punti essenziali; (5) intervenuta prescrizione del reato al momento della pronuncia impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto preliminare e assorbente l'inappellabilità dell'atto impugnato da parte del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 593 c.p.p. (modificato dal d.lgs. 6/2/2018, n. 11) e ha concluso che la Corte territoriale si era pronunciata su un appello inammissibile. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, qualificando l'appello del Pubblico Ministero come ricorso per cassazione. Esaminata l'impugnazione del Pubblico Ministero, la Corte l'ha ritenuta generica e priva di specificità rispetto al caso concreto (in particolare circa la legittimità della subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione) e l'ha rigettata. I restanti motivi proposti dai ricorrenti sono stati assorbiti. Pertanto la sentenza di appello è annullata senza rinvio e il ricorso del Pubblico Ministero è respinto.
Norme richiamate
"modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato"
La norma, così come interpretata dalla Corte, limita l'appellabilità da parte del Pubblico Ministero; il PM può proporre appello solo nelle ipotesi tassativamente indicate e quindi l'appello nel caso di specie era inammissibile.
art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
Se il giudice che riceve un mezzo di impugnazione diverso da quello legittimo deve limitarsi a verificare l'impugnabilità oggettiva del provvedimento e la volontà di impugnare, astenendosi dall'esame del merito e trasmettendo gli atti al giudice competente.
Richiamata nella discussione in ordine all'assenza di acquiescenza o di avocazione; riguarda le condizioni e le forme di partecipazione degli uffici requirenti nell'impugnazione di sentenze.
Limita la potestà del giudice d'appello ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi di impugnazione; serve a circoscrivere l'esame di merito alle censure effettivamente sollevate.
Richiamato dai ricorrenti in ordine al mancato giudizio prognostico; norma relativa alle condizioni per la concessione di benefici (giudizio prognostico sull'integrazione del pericolo di recidiva).
d.P.R. 380/2001 (Testo unico edilizia)
Normativa sostanziale richiamata perché i reati contestati riguardavano violazioni edilizie e sanatorie; la decisione d'appello aveva subordinato la sospensione condizionale della pena alla demolizione di opere abusive disciplinate da tale testo.
Massime di principio
- Quando il Pubblico Ministero propone appello è necessario verificare preliminarmente che ricorrano le condizioni tassative dell'art. 593 c.p.p.; in mancanza l'appello è inammissibile e il giudice che lo riceve deve astenersi dall'esame di merito e procedere secondo quanto previsto dall'art. 568 c.p.p.
- Se la Corte d'Appello si pronuncia su un appello inammissibile, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la decisione e qualificare l'impugnazione ricevuta come ricorso per cassazione, con conseguente esame e decisione sui relativi profili procedurali.
- Un'impugnazione del Pubblico Ministero priva di specificità e di motivi concreti relativi al caso concreto (ossia generica) può essere respinta per mancata indicazione delle ragioni che giustificano la pronuncia richiesta.
- Le questioni relative alla subordinazione di benefici (es. sospensione condizionale della pena) a misure come la demolizione devono risultare chiaramente dedotte e motivate nell'impugnazione; se l'appello del PM riguarda esclusivamente tale subordinazione, altre questioni sopravvenute (es. prescrizione) possono non essere rilevanti se non erano oggetto dell'impugnazione.
- In situazioni analoghe è opportuno che la difesa segnali immediatamente l'inammissibilità dell'appello del PM e chieda al giudice destinatario dell'impugnazione di verificare l'oggettiva impugnabilità per evitare che la Corte territoriale entri nel merito su atti che non potevano essere validamente proposti.
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