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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10736/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per revocazione denunciando un errore di fatto nella precedente ordinanza della Corte di Cassazione n. 7024/2023: la Corte aveva ritenuto applicabile l'art. 348-ter c.p.c. (che rende inammissibile il motivo di cassazione per omesso esame di fatti decisivi quando l'appello si risolve nella 'doppia conforme') presumendo che il giudizio di appello fosse iniziato dopo l'11/09/2012. In realtà l'appello era stato introdotto con citazione notificata il 30/04/2010. Perciò la declaratoria di inammissibilità era basata su un errore di percezione della data di inizio dell'appello. Inoltre, nei motivi sostanziali originalmente proposti in Cassazione la Loss denunciava che la Corte d'appello aveva omesso di esaminare atti pubblici di provenienza (rogiti del 1940 e 1956 e altri) decisivi per stabilire la proprietà del sottotetto e aveva dato un'erronea ripartizione dell'onere della prova, non valorizzando le prove documentali e la CTU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per revocazione ritenendo sussistente l'errore di fatto (errata percezione della data di inizio dell'appello) e ha revocato l'ordinanza n. 7024/2023. Nella fase rescissoria la Corte ha poi ritenuto fondati i due motivi di cassazione originari: ha rilevato l'omesso esame, da parte della Corte d'appello, dei titoli di provenienza della ricorrente e l'errata distribuzione dell'onere probatorio; di conseguenza ha disposto la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1040/2018 e il rinvio al giudice a quo in diversa composizione (con condanna alle spese dei gradi di legittimità).

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.

    Raggruppamento del motivo 'omesso esame di fatti decisivi'; utilizzato per censurare l'omesso esame di atti e fatti rilevanti da parte dei giudici di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

    Riferito alla violazione e falsa applicazione di norme civilistiche (es. artt. 922 e 2967 c.c.) connesse alla contestata interpretazione dei titoli di provenienza.

  • art. 348-ter cod. proc. civ.

    Norma che limita la possibilità di impugnare in Cassazione certi motivi quando l'appello si conclude con la 'doppia conforme'; la Corte aveva applicato questa norma, ma la revocazione ha ritenuto che la norma fosse stata erroneamente applicata per un errore sulla data di inizio dell'appello.

  • art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134

    Regola transitoria che stabilisce l'applicazione della disciplina della 'doppia conforme' ai giudizi di appello introdotti dal 11/09/2012 in poi; decisiva per stabilire se l'art. 348-ter fosse applicabile al caso concreto.

  • art. 2697 cod. civ.

    Norma sull'onere della prova: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano errato nella distribuzione e valutazione dell'onere probatorio, non esaminando adeguatamente i titoli documentali prodotti.

  • art. 922 cod. civ.

    Richiamato nel contesto della proprietà degli accessori/pertinenze (sottotetto) e della determinazione della proprietà in base al titolo.

  • art. 2967 cod. civ.

    Richiamato in relazione alla provenienza dei diritti reali immobiliari e alla loro efficacia nei confronti dei terzi; usato per criticare l'errata applicazione alla fattispecie.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Principio del libero convincimento motivato del giudice; la Corte ha censurato l'apparente mancato apprezzamento delle prove e degli atti tecnico-documentali (CTU e rogiti).

  • art. 391-bis cod. proc. civ.

    Previsione collegata alla revocazione per errore di fatto; la Corte ricorda i requisiti della domanda di revocazione (richiamo giurisprudenziale sull'onere di indicare i fatti rilevanti).

  • art. 398 e art. 366 cod. proc. civ.

    Regole procedurali richiamate sul contenuto e sui requisiti del ricorso per revocazione (obbligo di indicare il motivo e l'esposizione dei fatti rilevanti).

  • art. 402, comma 1 cod. proc. civ.

    Regola applicata, adattata al giudizio di legittimità, che impone di riesaminare il ricorso originario una volta accertata la revocazione (giudizio rescissorio).

  • art. 380-bis e art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    Norme sul procedimento semplificato e sulla proposta di definizione del giudizio; richiamate nella fase istruttoria e procedurale del ricorso in Cassazione.

  • art. 51, comma 1, n. 4 e art. 52 cod. proc. civ.

    Norme sull'incompatibilità dei magistrati giudicanti; la Corte ha richiamato le Sezioni Unite per escludere incompatibilità quando il presidente o il consigliere delegato ha formulato la proposta di definizione.

Massime di principio

  • Verificare sempre la data di introduzione dell'appello quando la controversia riguarda l'applicabilità di norme transitorie (es. art. 348-ter): un errore sulla data può rendere ammissibile un motivo altrimenti ritenuto inammissibile.
  • La revocazione per errore di fatto richiede un contrasto oggettivo tra la rappresentazione dei fatti nella sentenza impugnata e gli atti processuali; l'errore deve essere immediato, evidente e decisivo rispetto all'esito.
  • Se si contesta la proprietà basandosi su titoli di provenienza, tali titoli devono essere esaminati e valorizzati dal giudice di merito; il mancato esame dei rogiti può integrare omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
  • La CTU non può essere semplicemente 'ignorata': il giudice deve spiegare le ragioni del dissenso dalle conclusioni dell'ausiliario, altrimenti può esserci vizio di motivazione.
  • L'onere della prova (art. 2697 c.c.) grava sulla parte che deduce un fatto; tuttavia i documenti prodotti dalle parti devono essere valutati e confrontati dal giudice: una errata distribuzione dell'onere probatorio può influire decisivamente sull'esito.
  • Proceduralmente, se la Corte di Cassazione accoglie la revocazione per errore di fatto, essa procede alla fase rescissoria riesaminando il ricorso originario e può cassare la sentenza di merito e rinviare il giudizio.

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