Cassazione Civile, Sentenza n. 10616/2025 del 23/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Lo Studio Associato aveva chiesto l'ammissione al passivo di un credito di € 34.228,22 con collocazione privilegiata ex art. 2751-bis c.c. a titolo di compenso per prestazioni professionali. Il Tribunale di Roma aveva escluso il credito perchè l'incarico e la pattuizione del compenso risultavano conferiti e pattuiti personalmente con il dr. Mirko Stefanelli (non con lo Studio Associato) e perché, in un separato giudizio di cognizione, la domanda del professionista era stata respinta in primo grado; l'appello, pur iniziato, era stato interrotto e non riassunto, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che ha precluso la pretesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, nel caso di credito già oggetto di accertamento negativo in primo grado, se al momento della dichiarazione di fallimento la sentenza non era stata resa definitiva ma l'appello non è stato riassunto, il passaggio in giudicato dell'accertamento negativo impedisce l'ammissione del credito in sede fallimentare. Ha inoltre ritenuto che lo Studio Associato non abbia fornito prova sufficiente della titolarità del credito in capo all'associazione, nonostante richiamasse clausole statutarie interne.
Norme richiamate
art. 2751-bis c.c.
Norma richiamata dal ricorrente per chiedere collocazione privilegiata; il giudice ha ritenuto che la prova dei presupposti per la privilegiata appartenenza al patrimonio dello studio non sia stata fornita.
art. 36 c.c.
Richiamato nel primo motivo per fondare la legittimazione dello Studio Associato; la Corte ha ritenuto irrilevante l'allegato richiamo ai rapporti interni quando dai documenti emergeva l'incarico personale.
art. 81 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo; la Corte ha ritenuto che, nonostante le deduzioni difensive, mancasse prova documentale idonea a trasferire il credito allo studio.
art. 95, comma 3 L.Fall. (vecchia formulazione)
«se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito»
Giurisprudenza pre-riforma interpretava estensivamente tale disposizione anche per i casi di accertamento negativo non definitivo; principio ripreso e confermato come coerente con l'attuale art. 96.
art. 96, comma 2, n.3 L.Fall.
«oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva: 3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato pronunciata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione»
Va interpretato estensivamente per ricomprendere anche i crediti oggetto di accertamento negativo da sentenza non passata in giudicato; il creditore deve dunque proporre o proseguire l'impugnazione nei confronti della curatela per evitare il pregiudizio del passaggio in giudicato.
art. 2697 c.c.
Principio del criterio della prova: grava sul ricorrente l'onere di provare la titolarità del credito e l'esistenza dei presupposti per l'ammissione al passivo; nel caso non adempiuto, il credito viene escluso.
art. 116 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione del quadro probatorio; la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito non fosse censurabile nei termini prospettati dal ricorrente.
artt. 2709 e 2710 c.c.
Norme relative a mezzi di prova e loro efficacia; la Corte ha dato prevalenza alla documentazione contrattuale sulla mera produzione di dichiarazioni testimoniali quando i documenti attestavano l'incarico personale.
art. 380-bis c.p.c.
La memoria ex art. 380-bis è stata depositata dal ricorrente, ma non ha modificato l'esito per mancata prova sulla titolarità del credito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Richiamato per l'ulteriore obbligazione contributiva sul contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo.
Massime di principio
- Se un credito è stato oggetto di decisione di merito negativa in primo grado e l'appello non è stato riassunto prima della dichiarazione di fallimento, il passaggio in giudicato dell'accertamento negativo preclude l'ammissione del credito in sede fallimentare.
- L'art. 96 L.Fall., comma 2, n.3 va interpretato estensivamente: i crediti accertati con sentenza non definitiva pronunciata prima del fallimento sono ammessi al passivo solo con riserva e il creditore deve proporre o proseguire l'impugnazione nei confronti della curatela per preservare la propria posizione.
- Il curatore è legittimato a proporre o proseguire l'impugnazione e il mancato esercizio dell'azione di impugnazione da parte del creditore determina pericolo di inefficacia della pretesa.
- Negli accordi associativi la mera clausola statutaria non sostituisce la prova documentale diretta dell'avvenuto conferimento del mandato o della titolarità del credito: la parte che pretende l'ammissione al passivo deve fornire documenti chiari (incarichi, parcelle, pattuizioni) che dimostrino la titolarità del credito da parte dell'associazione.
- La testimonianza o le dichiarazioni rese in altro giudizio hanno valore limitato se contrariate da documenti formali che mostrano un conferimento e una pattuizione personali.
- In situazioni analoghe, il creditore deve sorvegliare l'andamento dei giudizi di impugnazione iniziati prima del fallimento: se il procedimento d'appello si interrompe va tempestivamente riassunto nei termini per non incorrere nel passaggio in giudicato dell'accertamento negativo.
- Il carico della prova (art. 2697 c.c.) grava sul creditore che pretende l'ammissione al passivo; senza prova sufficiente il giudice di merito può legittimamente escludere il credito.
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