Cassazione Civile, Sentenza n. 10596/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, in seguito alla riassunzione del procedimento per revocazione (originariamente dichiarata inammissibile e poi cassata dalla Corte di cassazione con rinvio), aveva rigettato il ricorso di Giuliano Tavecchio. Nel corso del giudizio veniva contestata la validità della procura allegata al ricorso: l'avvocato indicato come difensore (Antonio Cesarini) ha denunciato la falsificazione o l'uso illecito della sua firma e ha disconosciuto di aver conferito l'incarico, chiedendo l'inammissibilità del ricorso. La Corte di cassazione ha esaminato anche questioni preliminari già decise in sedi precedenti (querela di falso, querela per falsità ideologica, istanze istruttorie, questioni già trattate in ricorsi precedenti) e la possibilità di sospendere il giudizio in vista di indagini penali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per inesistenza del mandato difensivo: la sottoscrizione della procura da parte del difensore è elemento indispensabile per la formazione dell'atto e il disconoscimento accertato della firma da parte del presunto difensore equivale all'inesistenza della procura, con conseguente nullità del rapporto processuale. La sospensione del processo in attesa di accertamenti penali è stata ritenuta non applicabile in assenza dell'esercizio dell'azione penale (imputazione o richiesta di rinvio a giudizio). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in euro 3.000 oltre 200 per esborsi e rimborso forfettario al 15% IVA e CPA, e gli è stato imposto, ai sensi dell'art.13 co.1-quater D.P.R. n.115/2002, l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.
Norme richiamate
art. 221 c.p.c.
Limiti alla querela di falso: la dedotta falsità riguarda la veridicità delle testimonianze e non il documento, quindi la querela per falso documentale è inammissibile ai sensi dell'art. 221 c.p.c., comma 1, ove applicabile
artt. 215 e ss. c.p.c.
La disciplina degli accertamenti sulla sottoscrizione non è applicabile quando il disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione della procura è operato direttamente dal difensore apparentemente costituito: in tal caso la falsità o il difetto della firma del difensore determina l'inesistenza della procura
art. 295 c.p.c.
La sospensione del processo civile per pregiudizialità penale è subordinata alla contemporanea pendenza dei due processi; non può fondarsi sulla mera denuncia/querela o su indagini preliminari non sfociate nell'esercizio dell'azione penale
art. 405 c.p.p.
Richiesta quale condizione per ritenere esercitata l'azione penale: la sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. richiede che l'azione penale sia stata esercitata nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p. (imputazione o richiesta di rinvio a giudizio)
art. 13 D.P.R. n. 115/2002
comma 1-quater e comma 1-bis
Prevede l'obbligo, in determinate ipotesi di improcedibilità del ricorso, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale
Massime di principio
- La sottoscrizione della procura da parte del difensore è elemento essenziale per la validità dell'atto introduttivo in Cassazione: il disconoscimento della firma da parte del presunto difensore rende inesistente la procura e determina l'improcedibilità del ricorso.
- Il disconoscimento della firma del difensore non rientra nella comune disciplina degli accertamenti sui documenti (artt. 215 e ss. c.p.c.) se operato dallo stesso difensore apparentemente costituito: in tal caso si perviene direttamente all'annullamento dell'instaurazione del rapporto processuale.
- La mera presentazione di una denuncia/querela e l'apertura di indagini preliminari non giustificano la sospensione del processo civile per presunta rilevanza penale; è necessario l'effettivo esercizio dell'azione penale (imputazione o richiesta di rinvio a giudizio).
- Le contestazioni di falsità che riguardano la veridicità delle testimonianze (falso ideologico nella forma di resoconto testimoniale) non si confondono con il falso documentale e possono essere escluse dall'ammissibilità della querela di falso se non ricadono nei limiti previsti dall'art. 221 c.p.c.
- In presenza di contestazioni fondate sulla validità della procura, la parte interessata deve provvedere tempestivamente a sanare il proprio potere difensivo (nomina di nuovo procuratore); l'inerzia può comportare l'estinzione o l'improcedibilità del gravame.
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