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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10600/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente denunciava che la resistente aveva sopraelevato il muro posto sul confine delle proprietà in Casalini (BR), trasformandolo in corpo di fabbrica e violando le norme sulle distanze legali (D.M. n. 1444/1968) nonché i diritti di veduta, di aria e di luce; chiedeva la rimozione della sopraelevazione e il risarcimento dei danni.

La decisione

Tribunale di Brindisi: domanda rigettata sulla base della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) che qualificò il muro come muro di cinta realizzato nel rispetto delle distanze e prescrizioni normative. Corte d'Appello di Lecce: appello rigettato confermando la qualificazione del manufatto come muro di cinta, rilevando in particolare l'altezza variabile da 2,20 a 2,77 m (quindi inferiore al limite di 3 m) e la funzione di demarcazione del confine; esclusa la nascita di servitù di veduta. Corte di Cassazione: ricorso per cassazione della Vignola rigettato. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi presentati (omesso esame di fatto, rivalutazione delle prove, critica alla CTU e ai criteri di qualificazione del muro), richiamando i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito, il principio della «doppia conforme» e la giurisprudenza consolidata sull'ambito di applicazione dell'art. 878 c.c.; condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 3.500 + 200 e oneri di legge) e statuizione sui presupposti per eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • D.M. n. 1444 del 02.04.1968

    Richiamato come normativa tecnica sulle distanze e caratteristiche costruttive; la Corte ha ritenuto che il muro, per le sue caratteristiche e la funzione di recinzione, rientrasse nelle esenzioni previste e rispettasse le prescrizioni tecniche rilevanti.

  • art. 878 c.c.

    Applicata per l'esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni: la Corte ha confermato che l'esenzione si estende ai muri di cinta (o a manufatti idonei a delimitare il fondo) aventi destinazione alla recinzione e altezza non superiore a tre metri; il muro in causa è stato ritenuto tale.

  • art. 873 c.c.

    Richiamato nel quadro delle norme sulle servitù e sulle limitazioni tra fondi confinanti; la Corte ha escluso che il muro preesistente potesse creare una servitù di veduta in favore della ricorrente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione al divieto di sindacare in Cassazione una mera rinnovazione della valutazione delle prove: la Corte ha precisato che per censurare la valutazione probatoria in Cassazione occorre dimostrare che il giudice abbia omesso di considerare le prove dedotte o abbia fondato la decisione su elementi non introdotti dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per il principio del prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito; la Corte ha confermato che la rivalutazione delle risultanze per mera diversa valutazione è ammissibile solo nei limitati casi previsti dalla legge.

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, n. 3 e n. 5)

    Norme sul ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che si risolvevano in mera richiesta di riconsiderazione delle prove (n.3) o che non indicavano le differenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni (n.5) alla luce del principio della «doppia conforme».

  • art. 348 ter c.p.c. (comma 5)

    Applicato per il principio della «doppia conforme»: quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi o fondate sul medesimo iter logico-argomentativo, alcune censure in Cassazione risultano inammissibili se il ricorrente non dimostra la differenza di ragioni di fatto tra le due decisioni.

  • art. 132 c.p.c. (n. 4)

    Richiamato nelle censure di violazione del principio di adeguata motivazione: la Corte ha applicato i principi limitativi del sindacato della motivazione in Cassazione, ritenendo assente un'anomalia motivazionale rilevante.

  • Regolamento edilizio comunale di Cisternino (allegato al PRG, B.U.R.P. n. 9 del 17.01.2007)

    Richiamato dalla ricorrente ma la Corte ha ritenuto che l'accertamento delle caratteristiche di fatto del muro e la loro congruenza con le norme locali non fossero sindacabili in Cassazione se fondati su corretta valutazione di merito.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in ordine all'ulteriore contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo da parte della ricorrente qualora dovuto.

Massime di principio

  • Un muro avente funzione di demarcazione del confine e altezza non superiore a 3 metri è normalmente qualificabile come muro di cinta e può essere esentato dal computo delle distanze tra costruzioni ai sensi dell'art. 878 c.c.; la valutazione concreta delle caratteristiche è questione di merito.
  • Le risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio, se motivate e supportate da rilievi tecnici, vincolano i giudici di merito e la loro valutazione non è sindacabile in Cassazione se non per vizi di motivazione rilevanti o violazioni di legge evidenti.
  • In sede di cassazione non è ammessa la mera richiesta di rinnovazione o rivalutazione delle prove del giudizio di merito; le censure devono mirare a vizi di diritto ben delineati (es. violazione di norme processuali o assenza di motivazione formale e sostanziale).
  • Il principio della «doppia conforme» ostacola l'ammissibilità di censure che lamentano l'omesso esame di fatti decisivi quando primo e secondo grado seguono il medesimo percorso logico-argomentativo, a meno che il ricorrente non indichi specificamente le ragioni di fatto diverse dedotte nei due gradi.
  • La semplice esistenza di un muro divisorio che consente affacci reciproci non genera automaticamente servitù di veduta: per costituire servitù occorrono i presupposti giuridici specifici.
  • La disposizione di rinnovo della CTU è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la sua mancata disposizione, di per sé, non costituisce vizio rimediabile in Cassazione salvo rilevanti profili di legittimità.

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