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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10635/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti (padre e figlio) avevano chiesto la revoca per ingratitudine di una donazione indiretta relativa al 50% dell'appartamento coniugale (Viale Mugello n.6, Milano) e la restituzione di somme. Il giudizio di merito aveva dichiarato la nullità della citazione originaria per indeterminatezza e aveva ritenuto l'azione deceduta ai sensi dell'art. 802 c.c. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello deducendo, tra l'altro: nullità del processo per difesa svolta da magistrati onorari; vizio di costituzione del giudice e violazione del principio del giudice naturale; errata declaratoria di decadenza (dies a quo e necessità di appello incidentale); errata applicazione delle norme sull'editio actionis (art. 163, 164 c.p.c.), nonché omissione di decisione su atti e fatti riportati nel secondo atto di citazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato varie censure (in particolare quelle relative all'incompatibilità disciplinare dei difensori magistrati onorari e alla presunta usurpazione del giudice naturale), ritenendo che tali profili non invalidano gli atti processuali ma possono solo avere rilievo disciplinare; ha invece accolto i motivi connessi alla declaratoria di nullità dell'atto di citazione ritenuta dai giudici di merito, affermando che la citazione originaria non era assolutamente indeterminata ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e che la Corte d'appello non avrebbe potuto estendere la declaratoria di decadenza a fatti per i quali la convenuta non aveva proposto appello incidentale; per tali ragioni la sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione per la valutazione degli altri profili (tra cui l'esame degli atti del secondo procedimento, l'eventuale accertamento della donazione indiretta e la verifica dei presupposti per la revocazione per ingratitudine). Le spese del giudizio di legittimità sono a carico come disposto in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 164 c.p.c.

    La nullità della citazione può essere dichiarata solo quando il petitum o l'expositio facti siano assolutamente incerti o assenti; se l'oggetto della domanda è individuabile, difetti di determinazione parziale non comportano nullità dell'intero atto ma eventualmente improponibilità delle parti indeterminate.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiama i requisiti dell'atto di citazione; la Corte ha esaminato il contenuto complessivo della citazione per valutare la sua sufficienza.

  • art. 802 c.c.

    Termine decadenziale per l'azione di revocazione per ingratitudine: la decorrenza del dies a quo deve essere valutata sui fatti che costituiscono la consapevolezza dell'ingratitudine; la Corte ha però richiamato l'irrinunciabile regola processuale che l'appello incidentale è necessario per far valere in appello eccezioni di merito già respinte in primo grado.

  • art. 274 c.p.c.

    Attribuisce al giudice assegnatario il potere di adottare provvedimenti opportuni (anche sulla riunione dei procedimenti); la Corte ha ritenuto l'esercizio di tale potere insindacabile in sede di legittimità salvo eccessi manifesti.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in relazione al diritto a un equo processo: la Corte ha ritenuto che le critiche mosse non dimostrino una lesione del diritto alla difesa o dell'imparzialità tale da invalidare il processo.

  • art. 360 c.p.c.

    Fondamento dei motivi di cassazione (n.1-5): la Corte ha ricondotto le censure agli specifici vizî di legittimità disciplinati da questa norma e ne ha valutato la fondatezza.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: invocato per censurare omissioni di decisione, la Corte ha disposto che alcune questioni risultavano assorbite e dovranno essere esaminate dal giudice di rinvio.

  • art. 174 cod. proc. civ.

    Rilevato che la mancata osservanza della immutabilità del giudice istruttore è di regola una irregolarità interna che non comporta nullità degli atti in mancanza di sanzione espressa.

Massime di principio

  • La nullità della citazione per 'indeterminatezza' (art.164 c.p.c.) è una sanzione grave e si applica solo se l'oggetto della domanda è assolutamente incerto: in presenza di una esposizione fattuale sufficiente l'atto è valido e le successive valutazioni spettano al merito.
  • L'intervento difensivo di avvocati che siano anche magistrati onorari non invalida automaticamente gli atti processuali: tali situazioni rilevano prioritariamente sul piano disciplinare, salvo prova di pregiudizio concreto all'imparzialità del giudice.
  • La decisione di riunire o non riunire procedimenti (art.274 c.p.c.) rientra nel potere ordinatorio del giudice ed è generalmente insindacabile in Cassazione, salvo abusi manifesta.
  • Se il giudice di primo grado respinge un'eccezione di merito, la parte convenuta che intenda vederla accolta in appello deve proporre appello incidentale; in mancanza, la Corte d'appello non può riesaminare la questione d'ufficio.
  • Quando la Cassazione cassi una sentenza per motivi che hanno reso assorbenti altre questioni (non esaminate dal merito per effetto di eccezioni), tali questioni devono essere valutate dal giudice di rinvio; la Cassazione non decide il merito assorbito.
  • Nel valutare decadenza e dies a quo per azioni come la revocazione per ingratitudine (art.802 c.c.) è necessario circoscrivere chiaramente quali fatti abbiano determinato la piena conoscenza dell'offesa; la decorrenza può incidere sul diritto ma va trattata con riferimento agli atti processuali e alle censure formulate in appello.

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