Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16074/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

L'imputato, definito con giudizio abbreviato e già condannato in appello alla pena di due anni di reclusione e 600 euro di multa per detenzione di stupefacente, ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione. In particolare ha contestato: a) l'esclusione della qualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; b) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte rileva che le doglianze sulla lieve entità si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, senza indicazione di specifici travisamenti, mentre la decisione di merito aveva già valorizzato il quantitativo di marijuana rinvenuto e la presenza di strumenti rudimentali per la coltivazione. Quanto alle attenuanti generiche, il ricorrente lamentava l'omessa valorizzazione della disabilità intellettiva, ma la Corte osserva che tale dato era stato ritenuto non idoneo a fondare il vizio parziale di mente ed era comunque di portata esigua rispetto ai plurimi precedenti penali, anche specifici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non scrutinabili in sede di legittimità le censure sulla lieve entità perché formulate come contestazioni di merito e di valutazione delle prove; ha inoltre considerato manifestamente infondata la censura sul diniego delle attenuanti generiche. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La Corte ha altresì precisato che, essendo il ricorso inammissibile, non poteva essere rilevata l'eventuale improcedibilità per superamento dei termini massimi del giudizio di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice richiamata come titolo di condanna per detenzione di stupefacente.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La fattispecie di lieve entità richiede una valutazione complessiva del fatto; nel caso concreto è stata esclusa per quantità non trascurabile di sostanza e per la presenza di strumenti per la coltivazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi idonei a fondare un giudizio positivo di meritevolezza, specie in presenza di precedenti penali.

  • art. 591 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso preclude la rilevazione di eventuali cause di improcedibilità sopravvenute, come il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

  • Cassa delle Ammende

    In caso di ricorso inammissibile con profili di colpa, è dovuta una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, salvo la deduzione specifica di un travisamento decisivo delle emergenze processuali.
  • L'esclusione della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 può essere sorretta dal quantitativo di droga rinvenuto e dalla presenza di strumenti funzionali alla coltivazione o alla gestione dello stupefacente, elementi incompatibili con una minima offensività.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito indichi l'assenza di elementi positivi di meritevolezza e valorizzi, in senso ostativo, i precedenti penali dell'imputato.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce di rilevare cause di improcedibilità eventualmente maturate nel frattempo, poiché il giudizio di legittimità non può essere definito nel merito su un'impugnazione processualmente inammissibile.
  • Quando l'inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.