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Sentenza

Sentenza n. 1267/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 3148/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 3675/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale complessivo di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente, in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Giustizia amministrativa202600327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di euro 2.500,00 sulla Carta Elettronica del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l'importo complessivo di euro 2.500,00, relativo agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero mediante PEC, unitamente a copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L'amministrazione, pur costituitasi formalmente, non ha contestato l'omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha riconosciuto sulla somma dovuta gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, escludendo la rivalutazione monetaria perché la ricorrente non aveva allegato né dimostrato un'incidenza superiore a quella compensata dagli interessi legali. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con incarico da eseguire entro i successivi centoventi giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proposizione del ricorso per ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La copia della sentenza del giudice ordinario è stata prodotta in forma attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e la distrazione in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l'amministrazione soccombente non vi abbia adempiuto e siano maturati i presupposti temporali previsti dalla legge per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Sulle somme dovute in esecuzione del giudicato spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo saldo; la rivalutazione monetaria non è riconoscibile in assenza di allegazione e prova di un pregiudizio inflazionistico eccedente quello compensato dagli interessi legali.
  • Il commissario ad acta non ha diritto a un compenso quando l'attività demandatagli rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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