Cassazione Civile, Ordinanza n. 10608/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da una domanda proposta da un proprietario di fondo confinante per ottenere la rimozione di alberi collocati a distanza ritenuta non regolare dal confine e il taglio di una siepe posta sul confine. Il convenuto si oppose e, in via riconvenzionale, chiese l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo dell'attore, deducendone la costituzione per destinazione del padre di famiglia. Il Tribunale accolse sia la domanda principale sia quella riconvenzionale. La Corte d'appello confermò la decisione. In cassazione il ricorrente articolò due motivi: con il primo denunciò violazione degli artt. 1061, 1062 e 2967 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato il requisito dell'apparenza della servitù sulla base di planimetrie e senza accertare l'esistenza di opere visibili in loco; con il secondo denunciò violazione dell'art. 833 c.c., lamentando che la domanda riconvenzionale di accertamento della servitù non fosse stata qualificata come atto emulativo per mancanza di utilità per il fondo dominante.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto che la censura sul requisito dell'apparenza mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e ha giudicato coerente con la giurisprudenza il rilievo della Corte d'appello circa la presenza di opere apparenti e della specifica destinazione del tratto di strada all'accesso del fondo preteso dominante. Quanto al secondo motivo, ha affermato che la verifica della natura emulativa dell'atto è questione di fatto rimessa al giudice di merito e che l'utilitas della servitù deve essere intesa in senso ampio, comprendendo ogni vantaggio strumentale per il fondo dominante. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per il requisito dell'apparenza della servitù ai fini dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
richiamato per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, subordinata alla presenza di opere apparenti.
richiamato dal ricorrente come norma violata, in relazione alla prova della servitù e del suo apparire.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
richiamato in tema di atti emulativi, esclusi dalla Corte di merito e dalla Cassazione.
richiamato per la proposta di definizione accelerata e per l'applicazione della disciplina sulle conseguenze economiche della decisione conforme alla proposta.
richiamato per la decisione in camera di consiglio dopo la richiesta della parte ricorrente.
richiamato in tema di incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta di definizione accelerata, esclusa dalla Corte.
richiamato in relazione alla medesima questione di incompatibilità, esclusa dalla Corte.
interpretato nel senso che la revocazione non sospende automaticamente il termine o il procedimento per cassazione, occorrendo un apposito provvedimento del giudice della revocazione.
applicato, in caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., come conseguenza della valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la responsabilità aggravata.
applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei casi previsti dalla disciplina sulla decisione accelerata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove: l'apprezzamento delle risultanze istruttorie e la scelta delle fonti di convincimento restano riservati al giudice di merito.
- Per l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia o per usucapione non basta la mera esistenza di una strada o di un percorso; occorrono segni visibili di opere permanenti che rivelino in modo non equivoco la destinazione specifica al servizio del fondo dominante.
- Il requisito dell'apparenza della servitù richiede un quid pluris rispetto alla mera idoneità materiale del percorso: le opere devono mostrare la loro precisa destinazione all'esercizio del diritto reale.
- La verifica circa la natura emulativa di un atto è questione di fatto rimessa al giudice di merito e presuppone l'accertamento del diritto che si assume leso e del fine precipuo di nuocere.
- In materia di servitù prediali, l'utilitas va intesa in senso ampio e comprende ogni vantaggio oggettivamente riferibile al godimento del fondo dominante, anche di natura indiretta o di maggiore comodità e amenità.
- Nel procedimento di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la conferma della proposta di rigetto o manifesta infondatezza legittima l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 96 c.p.c. e dall'ulteriore contributo unificato.
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